Incapacità del giudice e inutilizzabilità delle intercettazioni: inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. 2 n. 19901 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esistenza di una causa di incompatibilità del giudice, allorché non rilevata con dichiarazione di astensione né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità del giudice e non è causa di nullità ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.. In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul compendio indiziario già valutato (cosiddetta prova di resistenza), pena l’inammissibilità per genericità del motivo. L’inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la maturazione del termine di prescrizione del reato intervenuta successivamente alla sentenza impugnata.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato, aveva confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia che aveva condannato il ricorrente per i reati di concorso in rapina aggravata ai danni di un istituto di credito e detenzione illegale di una pistola. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di doglianza.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ha preliminarmente rigettato l’istanza di rinvio avanzata dalla difesa, per le ragioni trascritte nel verbale di udienza. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato, in quanto la dedotta incompatibilità del giudice, non fatta valere tempestivamente con istanza di ricusazione, non determina alcuna nullità della sentenza. La Corte ha richiamato il principio per cui l’incompatibilità non incide sulla capacità del giudice, citando Sez. 6, n. 12550 del 2016. Il motivo è stato inoltre giudicato non autosufficiente, per la mancata produzione della sentenza resa nei confronti del coimputato.

Il secondo motivo è stato dichiarato generico. La Corte ha ribadito l’onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali di indicare gli atti specificamente viziati e di dimostrarne la decisività, eseguendo la cosiddetta prova di resistenza, come affermato dalle Sezioni Unite n. 23868 del 2009 e da Sez. 3, n. 3207 del 2015. Nel caso di specie, il ricorrente non si era confrontato con le residue risultanze probatorie, costituite dall’esame dei tabulati telefonici e dalla dichiarazione testimoniale di un soggetto che aveva visto i rapinatori salire sul furgone condotto dall’imputato.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha precisato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare l’eventuale maturazione del termine di prescrizione del reato di detenzione illegale di pistola, intervenuta successivamente alla sentenza impugnata. A ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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