Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova è configurabile esclusivamente in presenza di un errore percettivo sul contenuto oggettivo dell’atto probatorio, non anche quando si contesti l’apprezzamento del suo valore dimostrativo, e deve possedere il requisito della decisività, essendo l’errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio. La valutazione delle emergenze istruttorie e la ricostruzione della dinamica dell’evento costituiscono apprezzamenti di merito non sindacabili in sede di legittimità se la motivazione è non manifestamente illogica. In tema di cooperazione colposa, non occorre la consapevolezza della natura colposa dell’altrui condotta né la conoscenza dell’identità dei concorrenti, essendo sufficiente la coscienza dell’altrui partecipazione nello stesso fatto, con l’obbligo per ciascuno di rapportare prudentemente la propria condotta a quella degli altri soggetti coinvolti. La non punibilità per particolare tenuità del fatto postula l’accertamento del reato in tutti i suoi elementi e attiene alla meritevolezza della pena, non alla sussistenza del fatto.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 30 gennaio 2025, assolveva due imputati dal reato di cui all’art. 9 ter, comma 2, D.Lgs. n. 285 del 1992 (gara in velocità) perché il fatto non sussiste, e li dichiarava non punibili ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. in ordine al reato di lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.). La vicenda traeva origine da un episodio verificatosi il 12 gennaio 2019, allorché i due imputati, entrambi autisti in servizio per una società di trasporto pubblico, erano alla guida rispettivamente di due autobus di linea. L’ipotesi accusatoria prospettava che i due conducenti avessero gareggiato in velocità lungo un tratto stradale, e che dalla guida pericolosa fosse derivata la caduta di un passeggero, che riportava lesioni guaribili in tre giorni. Il Tribunale escludeva la gara in velocità, ritenendo che la condotta posta in essere dai due autisti integrasse piuttosto un alterco tra conducenti, traslato nella guida pericolosa, con affiancamento, reciproca prossimità e contatto tra i mezzi, nel corso del quale si era verificata la caduta del passeggero, riconducibile causalmente alla condotta di guida colposa dei due imputati, cooperanti ex art. 113 cod. pen.
Avverso la sentenza, gli imputati proponevano appello dinanzi alla Corte d’appello di Bologna, che, rilevata la natura di pronuncia di proscioglimento e la non appellabilità della sentenza dichiarativa della particolare tenuità del fatto per reato punito con pena alternativa, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., convertendo l’appello in ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti deducevano il travisamento della prova in ordine alla ricostruzione della dinamica dell’evento, sostenendo che la caduta del passeggero si era verificata prima del contatto tra i mezzi ed era riconducibile alla sola iniziativa del passeggero, che si era alzato dal sedile durante la percorrenza di una curva. La Corte richiama il principio secondo cui il travisamento della prova integra un errore percettivo sul contenuto oggettivo dell’atto probatorio, non una diversa valutazione del suo significato, e deve possedere il requisito della decisività, essendo l’errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio. La censura, pur formalmente prospettata come travisamento, sollecita una nuova e non consentita ricostruzione della dinamica dell’evento attraverso una rivalutazione delle deposizioni testimoniali e della documentazione sanitaria, già compiutamente scrutinati dal giudice di merito. La Corte rileva che il Tribunale ha ricostruito un unico continuum causale, individuando nella fase terminale dell’alterco tra conducenti, degenerato nella condotta di guida (affiancamento e reciproca prossimità), la premessa delle manovre e delle decelerazioni repentine e, quindi, della caduta, con argomentazione non manifestamente illogica.
La Corte esclude altresì la dedotta contraddittorietà interna della motivazione tra assoluzione dal reato di gara in velocità e affermazione di responsabilità per lesioni colpose, rilevando che le due valutazioni operano su piani diversi: l’esclusione della competizione penalmente rilevante ai sensi dell’art. 9 ter cod. strada non implica, per ciò solo, l’esclusione di ogni profilo di colpa nella conduzione dei veicoli, potendo il giudice ravvisare la violazione di regole cautelari generiche (negligenza, imprudenza, imperizia) connesse all’alterco tra conducenti traslato in guida pericolosa.
La Corte dichiara inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentavano l’erronea applicazione degli artt. 590 e 113 cod. pen. per mancata individuazione della regola cautelare violata e per insussistenza della cooperazione colposa. Sul primo profilo, la Corte osserva che il Tribunale ha individuato con sufficiente precisione la condotta colposa nell’alterco tra conducenti degenerato nella guida pericolosa, procedendo a velocità non consona ai luoghi e mantenendo i mezzi in reciproca prossimità in un tratto che imponeva cautela, con passeggeri a bordo. Sulla cooperazione colposa, la Corte rileva che il Tribunale ha ricostruito un’unica sequenza causale nella quale le condotte dei due imputati si sono consapevolmente integrate, richiamando il principio secondo cui è sufficiente la coscienza dell’altrui partecipazione nello stesso fatto, con l’obbligo per ciascuno di rapportare prudentemente la propria condotta a quella degli altri soggetti coinvolti. Quanto al profilo relativo all’art. 131 bis cod. pen., la Corte ritiene la motivazione del Tribunale non manifestamente illogica né contraddittoria, escludendo che il giudice abbia applicato presunzioni civilistiche ai sensi dell’art. 2054 cod. civ., avendo invece fondato l’accertamento su elementi istruttori e individuato un concreto profilo di colpa nella condotta di guida secondo lo statuto della responsabilità penale.
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Il controllo di legittimità sulla misura cautelare non consente la rivalutazione del pericolo di reiterazione, ma solo la verifica della logicità della motivazione.
L’occultamento parziale di scritture contabili integra il reato solo se determina un rilevante grado di impossibilità di ricostruzione del reddito, che il giudice deve verificare in concreto.
In sede penale, l’annullamento dell’assoluzione a fini civili giova solo alla parte civile che ha proposto impugnazione, non alle altre costituite ma non ricorrenti.
La condanna in primo grado per maltrattamenti preclude la rivalutazione della gravità indiziaria in sede cautelare, lasciando spazio solo alla verifica del pericolo di reiterazione.
La Cassazione rimette in pubblica udienza per stabilire se la novella sul danno comunitario si applica ai rapporti pendenti e se presuppone la mancata stabilizzazione.