Causalità omissiva e poteri impeditivi dei sindaci per disastro (Cass. pen. Sez. 4 n. 16370 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di disastro innominato, la configurabilità del fatto ex art. 426 cod. pen. richiede pur sempre un accertamento concreto dell’idoneità dell’evento a porre in pericolo la pubblica incolumità, non essendo sufficiente il richiamo alla natura di delitto di pericolo presunto per esimere il giudice dal verificare la reale proiezione offensiva del fatto verso una collettività indeterminata. In tema di responsabilità omissiva del sindaco quale autorità di protezione civile, la posizione di garanzia non può fondarsi su un generico obbligo di intervento strutturale, ma postula la verifica, in concreto, dell’esistenza di un effettivo e specifico potere impeditivo dell’evento, del contenuto e dell’esigibilità della condotta doverosa e della capacità controfattuale dell’azione omessa rispetto all’evento stesso, secondo la regola di giudizio dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Il ribaltamento in appello della sentenza assolutoria, quando si fondi su una diversa valutazione di dichiarazioni tecniche decisive rese dal consulente in primo grado, impone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, riformando la sentenza assolutoria di primo grado, aveva dichiarato quattro ex sindaci responsabili del delitto di cui agli artt. 113, 449 e 426 cod. pen., per aver omesso, negli anni di rispettiva carica, l’adozione o la sollecitazione degli interventi necessari a prevenire i fenomeni franosi e le esondazioni del torrente Ginestra, culminati nell’evento alluvionale dell’ottobre 2015. La contestazione riguardava la mancata sistemazione idraulica dell’alveo e il concorso nella realizzazione di opere che ne avevano compromesso la sezione, come la strada comunale Sant’Angelo. Gli imputati erano stati anche condannati al risarcimento dei danni verso le parti civili. Avverso la sentenza di condanna, tutti gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione delle regole sulla competenza amministrativa in materia di difesa del suolo, l’insussistenza di poteri impeditivi in capo al sindaco e la mancata rinnovazione dell’esame del consulente tecnico in appello.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente disposto l’annullamento senza rinvio nei confronti di uno degli imputati, deceduto nelle more. Nel merito, ha ritenuto fondati i motivi di ricorso degli altri tre, evidenziando un deficit argomentativo strutturale nella sentenza impugnata. In primo luogo, la Corte ha rilevato che i giudici d’appello avevano erroneamente equiparato la natura di delitto di pericolo presunto del disastro ex art. 426 cod. pen. ad una presunzione assoluta di offensività, omettendo di verificare se le esondazioni avessero assunto i caratteri di un fatto distruttivo di proporzioni straordinarie idoneo a porre in concreto pericolo la pubblica incolumità.
Il nucleo centrale della decisione riguarda l’individuazione del potere impeditivo ex art. 40, comma 2, cod. pen. La Corte ha censurato la motivazione dei giudici di merito, che avevano attribuito ai sindaci un obbligo di intervento strutturale in materia di dissesto idrogeologico, senza confrontarsi con la normativa sulla protezione civile (l. n. 225/1992 e d.lgs. n. 1/2018) e con il principio di sussidiarietà. La Corte ha chiarito che, sebbene il sindaco sia il primo responsabile della protezione civile a livello locale, la sua funzione è limitata alla direzione dei soccorsi e all’assistenza alla popolazione nell’immediatezza dell’emergenza, mentre gli interventi strutturali di consolidamento dei versanti e di sistemazione degli alvei competono ad altri enti.
La sentenza è stata ulteriormente censurata per la mancata personalizzazione dell’addebito: la Corte ha ritenuto che la motivazione avesse costruito una responsabilità cumulativa, senza verificare per ciascun imputato la titolarità del potere in relazione al proprio mandato, al proprio territorio e alla concreta esigibilità delle condotte doverose, in violazione del principio di personalità della responsabilità penale.
Infine, la Cassazione ha accolto il motivo relativo alla violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., richiamando il principio delle Sezioni Unite Pavan. La Corte d’appello, ribaltando l’assoluzione sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dal consulente tecnico in primo grado – prove dichiarative di rilievo decisivo – avrebbe dovuto disporne la rinnovazione dell’esame, omissione che ha concorso a rendere il percorso argomentativo non conforme al giusto processo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.