Decorrenza della prescrizione della pena e revoca della sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. III n. 22007 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile per il verificarsi delle condizioni che rendono revocabile la sospensione condizionale, decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata e non dal momento in cui è adottato il provvedimento di revoca del beneficio. L’art. 172, quinto comma, cod. pen. collega infatti la decorrenza del termine al fatto oggettivo della verificazione della condizione. L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, pur emesso dal giudice penale, ha natura di sanzione amministrativa con funzione ripristinatoria e non costituisce pena ai sensi dell’art. 7 della Convenzione EDU. Ne consegue che esso non è soggetto al termine di prescrizione previsto per le sanzioni penali.
Il Fatto
Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato nei confronti dell’interessato la sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza di condanna per reati edilizi. La revoca era stata disposta per l’inottemperanza all’ordine di demolizione dell’opera abusiva, cui il beneficio era stato subordinato.
Avverso l’ordinanza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 172, quinto comma, cod. pen. A suo avviso il dies a quo, quanto alla pena detentiva e di riflesso a quella pecuniaria ex art. 173, secondo comma, cod. pen., andava individuato alla data in cui erano maturate le condizioni della revoca, non a quella del provvedimento che l’aveva disposta. Ha chiesto quindi dichiararsi l’estinzione della pena per intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove dalla lettera dell’art. 172, quinto comma, cod. pen., che riferisce la decorrenza del termine al «giorno in cui […] la condizione si è verificata». Il collegamento è dunque con la data in cui si è realizzato il presupposto dal quale la legge fa derivare la revoca del beneficio, e non con il momento in cui il provvedimento di revoca viene adottato.
Il principio è già espresso in Sez. 3, n. 15589 del 10/12/2019, dep. 2020, Monosi, Rv. 278838. Il termine decorre dal giorno successivo a quello entro cui l’interessato avrebbe potuto procedere alla demolizione. La ratio della disciplina della prescrizione, del reato e della pena, è legata all’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche: il termine non può dipendere dalla maggiore o minore tempestività degli organi dell’esecuzione, pena la violazione dei principi di certezza e di legalità.
La soluzione è preferibile anche sul piano costituzionale, perché consente un’interpretazione conforme ai principi di ragionevolezza e di tempestività dell’esecuzione, di cui agli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost. Non è accettabile che una pena definitiva venga eseguita dopo decenni per sola inerzia degli organi preposti, in contrasto con la funzione rieducativa, che presuppone la prossimità dell’esecuzione.
La Corte affronta poi la natura dell’ordine di demolizione nei reati edilizi. Esso ha carattere di sanzione amministrativa, con funzione ripristinatoria del bene leso, priva di finalità punitive ed efficacia reale verso chi si trova in rapporto con il bene. Non è riconducibile alla nozione convenzionale di pena secondo la giurisprudenza EDU (Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, Rv. 275850). A ciò si aggiunge l’avallo della Corte EDU, Prima Sezione, 12 settembre 2024, Longo c. Italia, e il successivo Sez. 3, n. 25919 del 30/04/2025: l’ordine di demolizione non è soggetto al termine di prescrizione delle sanzioni penali.
Il provvedimento impugnato è pertanto annullato con rinvio al medesimo Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, perché proceda a nuovo giudizio applicando i principi richiamati e verificando l’eventuale sussistenza di cause ostative all’estinzione della pena ex artt. 172 e 173 cod. pen. Verifica non effettuata per la ritenuta tardività della memoria con cui la parte aveva eccepito la prescrizione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 172 c.p. – Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo
- Art. 173 c.p. – Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo