Sequestro preventivo e ricettazione: il fumus desumibile dalla mancanza di giustificazione (Cass. pen. Sez. I n. 36813 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del fumus del delitto di ricettazione può essere inferita, in caso di rinvenimento di preziosi o di cospicue somme di denaro della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, non solo dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti o dalle particolari modalità di occultamento dei beni, ma anche dalla presenza di elementi ulteriori, significativi della loro sicura provenienza delittuosa. La giustificazione addotta dall’indagato va confrontata con i dati documentali e con gli elementi indiziari valorizzati sinergicamente dal giudice. Il ricorso che opponga argomenti di merito senza misurarsi con la motivazione del provvedimento impugnato è inammissibile per difetto di specificità. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale nei confronti dell’indagato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. Il provvedimento riguardava una somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell’interessato, il quale aveva sostenuto che le somme appartenessero alla madre con lui convivente.

Avverso l’ordinanza del Riesame l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. Il ricorrente lamentava che il Tribunale avesse dato per scontata la provenienza illecita del denaro, pur a fronte della documentata disponibilità di risorse in capo alla madre, e che avesse valorizzato i precedenti e l’arresto disposto in relazione ai fatti. Rilevava, inoltre, che il medesimo Tribunale aveva annullato il provvedimento custodiale adottato ai sensi dell’art. 75 d.lgs. n. 159/2011 per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Muove dal principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il fumus del delitto di ricettazione può essere inferito, in presenza di preziosi o cospicue somme di denaro di cui non si giustifichi la disponibilità, non solo dalla mancanza di redditi leciti o dalle modalità di occultamento, ma anche da elementi ulteriori significativi di sicura provenienza delittuosa, richiamando Sez. 2 n. 10344 del 13.12.2024.

Il Collegio rileva che il Tribunale del Riesame aveva opposto all’interessato un duplice ordine di considerazioni. Sul piano della legittimazione, ha escluso che il ricorrente potesse ottenere la restituzione dei beni in quanto appartenenti alla madre. Sul piano della giustificazione, ha puntualizzato che dagli estratti del conto corrente intestato alla madre non risultavano prelievi di contante né giacenze attive per importi tali da giustificare il possesso della somma rinvenuta in casa.

La Corte sottolinea come l’ordinanza impugnata abbia considerato anche l’inattendibilità della giustificazione, per l’irragionevolezza di detenere in casa una somma così rilevante, sia per il rischio di sottrazione sia per i prevedibili rilievi in ambito giudiziario, essendo l’interessato sottoposto a misura di prevenzione. Il Tribunale ha inoltre esaminato la mancanza di redditi lecitamente prodotti e la presenza di elementi ulteriori, quali i numerosi precedenti, la sottoposizione a misure di prevenzione personali e patrimoniali e i rapporti con ambienti criminali.

A fronte di una motivazione puntuale, il ricorrente oppone censure di merito che non si confrontano con l’apparato argomentativo del provvedimento e non tengono conto degli indizi valorizzati sinergicamente dal G.I.P. e dal Riesame. Quanto all’annullamento del provvedimento custodiale ex art. 75 d.lgs. n. 159/2011, la Corte chiarisce che il Tribunale aveva escluso i gravi indizi per la unicità dell’episodio, desumendo invece dal contesto la presenza dell’interessato in compagnia di soggetti pluripregiudicati.

Il ricorso è quindi manifestamente infondato per violazione dell’art. 591 lett. c) in relazione all’art. 581 lett. c) cod. proc. pen., essendo le doglianze prive del necessario contenuto di critica specifica. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., in applicazione di Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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