Rinuncia al ricorso inammissibile e spese compensate per carenza di interesse (Cass. pen. Sez. 5 n. 8108 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale all’impugnazione, è valida, dovendosi ritenere implicitamente conferito al difensore anche il potere di rinunciare al ricorso. La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata da una causa non imputabile al ricorrente e sopraggiunta alla proposizione del ricorso, comporta la declaratoria di inammissibilità senza che possano essere poste a carico del ricorrente le spese processuali né la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, difettando un’ipotesi di soccombenza.

Il Fatto

Il difensore di un soggetto, socio titolare della società di noleggio intestataria di un veicolo concesso in locazione a terzi e rinvenuto danneggiato dopo una lite all’interno di un kartodromo, proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Milano aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto di rigetto di sequestro del mezzo disposto dal Pubblico ministero.

La difesa articolava tre motivi di ricorso. Con il primo lamentava la violazione dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., per essere stata l’opposizione rigettata de plano senza l’udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.. Con gli altri due, dedotti come vizi di motivazione, deduceva l’erronea prospettazione di ulteriori accertamenti investigativi nonostante la decorrenza del termine per le indagini e l’indimostrata indispensabilità del mezzo, non considerando che il sequestro risponde a esigenze investigative.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia. Il ricorrente, terzo interessato, aveva formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, cui era stata rilasciata procura speciale per impugnare. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 12603 del 2015, secondo cui nella procura speciale all’impugnazione è implicitamente conferito anche il potere di rinunciare al ricorso per cassazione.

Il Collegio ha poi affrontato la questione delle conseguenze economiche della declaranda di inammissibilità. Pur essendo consapevole di un contrario orientamento (richiamate Sez. 5, n. 39521 del 2018 e Sez. 5, n. 23636 del 2018), la Corte ha aderito all’indirizzo interpretativo prevalente e più recente, espresso da Sez. 5, n. 30253 del 2025, secondo cui l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente non comporta la condanna né al pagamento delle spese processuali né al versamento della sanzione in favore della Cassa delle ammende.

Tale conclusione si fonda sulla nozione di “carenza d’interesse sopraggiunta” elaborata dalle Sezioni Unite n. 6624 del 2012: essa consiste nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, dell’interesse all’impugnazione, venuto meno per la mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore. Il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, è ricollegabile unicamente all’evoluzione dinamica della procedura e non configura un’ipotesi di soccombenza del ricorrente.

Nel caso di specie, a seguito del dissequestro del mezzo e della sua restituzione al legittimo proprietario, la difesa aveva rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità, disponendo che nulla fosse dovuto per le spese processuali e la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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