Pena illegale per rifiuti non pericolosi e prescrizione (Cass. pen. Sez. III n. 38440 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riqualificazione del fatto di gestione illecita di rifiuti ai sensi dell’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, perché inerente a rifiuti non pericolosi, impone l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla pena che ecceda i limiti edittali, configurandosi pena illegale. Chi invoca per la prima volta in Cassazione la prescrizione, assumendo una data di consumazione del reato anteriore a quella contestata, ha l’onere di indicare gli elementi di riscontro e gli atti su cui fonda l’assunto, essendo precluso in sede di legittimità ogni accertamento di merito. L’annullamento parziale in punto di trattamento sanzionatorio determina un giudicato progressivo sull’accertamento del reato e sull’affermazione di responsabilità, precludendo al giudice di rinvio la verifica del decorso della prescrizione.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata con giudizio abbreviato per plurimi reati in materia ambientale e, in particolare, per il reato di cui al capo 2, originariamente qualificato ai sensi dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. La corte di appello di Messina, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva riqualificato quel fatto ai sensi dell’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, rideterminando la pena in mesi sei di arresto ed euro 6.000 di ammenda.
Avverso tale sentenza la difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi: la violazione di legge in ordine agli artt. 132 e 133 cod. pen., per avere la corte territoriale applicato una pena superiore ai limiti edittali previsti dalla fattispecie di rifiuti non pericolosi, e l’intervenuta prescrizione del reato, con decorrenza dal 3.5.2019 anziché dalla data di accertamento indicata in imputazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, muovendo dalla previsione edittale applicabile ratione temporis al momento di consumazione del reato riqualificato. Rilevato che la stessa sentenza impugnata aveva espressamente ricondotto la condotta a rifiuti non pericolosi, la Suprema Corte ritiene fondato il motivo: la pena irrogata non corrisponde ai limiti della fattispecie contestata e deve pertanto essere qualificata come illegale. Ne consegue l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Quanto al secondo motivo, esso è dichiarato manifestamente infondato. La Corte enuncia il principio secondo cui chi invochi per la prima volta in sede di legittimità la prescrizione, assumendo una data di consumazione anteriore a quella contestata, ha l’onere di indicare gli elementi di riscontro alle proprie affermazioni e gli atti cui fare riferimento, non essendo consentito in Cassazione alcun accertamento di merito. Sul punto richiama Sez. IV n. 47744 del 10/09/2015 e Sez. V n. 46481 del 20/06/2014.
Nel caso concreto il riferimento alla pagina 26 della sentenza di primo grado non è conferente: la data del 3.5.2019 attiene solo al periodo dei lavori di sbancamento, mentre la successiva condotta di smaltimento dei rifiuti non è collocata su un piano cronologico preciso. Piuttosto rileva il sequestro preventivo disposto dal Gip il 15.11.2019, quale atto interruttivo della condotta illecita.
La Corte applica quindi il principio per cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di quest’ultima legge. Richiama sul punto Sez. Un. n. 20989 del 2024.
Ne deriva un lungo decorso della prescrizione, che supera comunque la data di pubblicazione della sentenza impugnata, computando i cinque anni di durata massima ordinaria e i periodi di sospensione tra il deposito delle motivazioni e i dispositivi di primo e secondo grado, entro i limiti di un anno e sei mesi per ciascuno. La sentenza è pertanto annullata limitatamente alla pena, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Messina, mentre nel resto il ricorso è inammissibile. La Corte dichiara la irrevocabilità della sentenza in punto di affermazione della responsabilità, con la conseguenza che il giudice di rinvio non potrà rilevare l’eventuale decorso della prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo ex art. 624 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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