Legittimazione del direttore di supermercato alla querela per furto aggravato (Cass. pen. Sez. 7 n. 1257 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della procedibilità del delitto di furto commesso all’interno di un esercizio commerciale, il direttore del punto vendita è legittimato a proporre querela anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa mobile oggetto di sottrazione, compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Quanto alle circostanze aggravanti, la aggravante del travisamento sussiste ogni qualvolta vi sia una pur lieve alterazione dell’aspetto esteriore, anche con mezzi rudimentali, purché idonea a rendere difficoltoso il riconoscimento dell’autore del reato. L’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede non è, invece, esclusa dalla mera presenza di un sistema di videosorveglianza, il quale costituisce solo uno strumento di ausilio per la successiva identificazione dei colpevoli, non idoneo a garantire l’immediata interruzione dell’azione criminosa; occorre, a tal fine, una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene.
Il Fatto
Il tribunale di Messina, in composizione monocratica, aveva assolto due imputati, i quali, in concorso tra loro, si erano impossessati di un televisore e di un’aspirapolvere elettrica dagli scaffali di un esercizio commerciale, travisati da caschi da motociclista. La Corte di appello di Messina, investita dell’impugnazione, aveva invece riformato la decisione, condannando gli imputati per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, nn. 5 e 7, cod. pen., con le aggravanti del travisamento e dell’esposizione della cosa alla pubblica fede. Avverso tale sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di legittimità e di motivazione in relazione alla legittimazione a presentare querela e alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato la doglianza relativa alla legittimazione a proporre querela da parte del direttore del punto vendita. I ricorrenti sostenevano che la querela fosse stata presentata da un soggetto privo di poteri, munito di una procura speciale affetta da vizi formali. La Corte ha respinto il motivo, ritenendolo manifestamente infondato, richiamando il consolidato principio di legittimità per cui il direttore dell’esercizio commerciale è pur sempre titolare di una detenzione qualificata della cosa, posizione che lo legittima a sporgere querela anche in assenza di una formale rappresentanza del proprietario.
Con riferimento alla contestata aggravante del travisamento, la S.C. ha chiarito che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente una lieve alterazione dell’aspetto esteriore, realizzata con qualsiasi mezzo che renda difficoltoso il riconoscimento. Nel caso di specie, l’uso di caschi da motociclista è stato correttamente ritenuto idoneo a determinare tale effetto, indipendentemente dalla circostanza che un testimone fosse riuscito a riconoscere gli autori del reato.
In ordine alla aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, la Corte ha precisato che la presenza di un sistema di videosorveglianza e di personale addetto alla sicurezza non è di per sé sufficiente a escludere la circostanza. Tale sistema, infatti, ha una funzione meramente successiva di identificazione dei responsabili, ma non è in grado di interrompere l’azione criminosa o di impedire la sottrazione del bene, che nel caso di specie si è giovata dell’autonomia e della repentinità dell’azione, resa possibile proprio dall’accessibilità della merce.
La Corte ha infine dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., di una somma in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa nella misura di euro 3.000,00 ciascuno.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso