Poteri della Corte di Appello in caso di appello del PM avverso sentenza predibattimentale di non luogo a procedere (Cass. pen. n. 13296/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza predibattimentale per i reati a citazione diretta, l’art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, delimita i poteri decisori della Corte di appello. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, può soltanto fissare la data per l’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza, ovvero pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato. Non è consentito alla Corte di appello, in tale sede, dichiarare direttamente la penale responsabilità dell’imputato e condannarlo, poiché ciò equivarrebbe a sostituire il giudizio di primo grado e a comprimere il diritto al doppio grado di giudizio, in violazione delle previsioni normative che riservano alla fase dibattimentale l’accertamento della responsabilità in contraddittorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Vasto, all’esito dell’udienza predibattimentale di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen., aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di due imputati, prosciogliendoli dai reati di invasione di edifici, danneggiamento e violazione di domicilio. Il Procuratore della Repubblica aveva proposto appello avverso tale decisione.
La Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la penale responsabilità degli imputati e li aveva condannati alla pena di mesi nove di reclusione ed euro ottanta di multa ciascuno, senza fissare l’udienza dibattimentale dinanzi a un giudice diverso. Avverso tale sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, eccependo la violazione dell’art. 554-quater cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato e assorbente il primo motivo. Ha richiamato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha riformato il rito per i reati a citazione diretta, introducendo l’udienza predibattimentale e le relative impugnazioni. L’art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen. prevede che, in caso di appello del pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere, la Corte di appello, se non conferma la decisione, abbia solo due alternative: fissare la data per l’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza, oppure pronunciare una sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato.
La Corte ha quindi censurato la decisione della Corte di appello di L’Aquila, che aveva direttamente dichiarato la penale responsabilità e condannato gli imputati, senza disporre il rinvio al dibattimento. Tale operato è stato ritenuto illegittimo, poiché la norma non attribuisce al giudice del gravame il potere di sostituirsi al giudice di primo grado nell’accertamento della responsabilità, ma gli impone di rimettere la causa al dibattimento dinanzi a un giudice diverso, per garantire il contraddittorio e il diritto al doppio grado di giudizio. L’annullamento senza rinvio è stato disposto con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per l’ulteriore corso, affinché si conformi alle disposizioni processuali.
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Nota della Redazione
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