Rito abbreviato, rinnovazione istruttoria solo se prova assolutamente necessaria (Cass. pen. Sez. II n. 30198 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso una sentenza emessa all’esito del rito abbreviato, la rinnovazione istruttoria è ammessa esclusivamente nei limiti dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., e dunque solo quando il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti. La regola di giudizio non è quella dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. né quella dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., ma quella dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. Quando la prova sia sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, il parametro dell’assoluta necessità deve confrontarsi con la novità del dato probatorio, per sua natura idoneo ad ampliare le capacità cognitive del giudice. È inammissibile il motivo di ricorso che non sia stato dedotto con l’atto di appello e quello aggiunto che introduca una violazione di legge estranea ai motivi originari.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10.11.2025, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma il 17.04.2024 nei confronti dell’imputato per rapina aggravata e lesioni. Il difensore propone ricorso per cassazione con tre motivi e successiva memoria contenente motivi aggiunti.
Con il primo motivo si censura il diniego di rinnovazione istruttoria in appello, invocato con l’atto di appello e verbalizzato all’udienza del 10.11.2025, per l’audizione della persona offesa o la produzione delle sommarie informazioni testimoniali rese dalla stessa al difensore, con le quali la stessa avrebbe smentito la denuncia originaria escludendo la responsabilità dell’imputato. La difesa contesta altresì che la scelta del rito abbreviato abbia precluso la prova a discarico sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, ritenendolo fondato nei limiti che seguono. Il Collegio precisa che, quanto ai presupposti di ammissione della prova in appello, la regola di giudizio non è quella dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., bensì quella dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen.: nel giudizio abbreviato la rinnovazione è consentita solo se la prova sia assolutamente necessaria.
Su questo terreno la Corte richiama i propri precedenti (Sez. 1 n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 276318; Sez. 1 n. 8316 del 14/01/2016, Rv. 266145), che ammettono la rinnovazione ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. solo quando l’assunzione sia potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti. Viene poi valorizzato il distinguo, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, per cui la valutazione dell’assoluta necessità deve confrontarsi con la novità del dato probatorio (Sez. 5 n. 2910 del 04/12/2024, Rv. 287482-02; Sez. 6 n. 37901 del 21/05/2019, Rv. 276913; Sez. 1 n. 35846 del 23/05/2012, Rv. 253729). Le parti, si ribadisce, non possono far valere il diritto alla rinnovazione in base ai soli limiti dell’art. 495, comma 1, cod. proc. pen..
Applicando tali principi, il motivo è accolto sotto il profilo della violazione di legge: la rinnovazione invocata consiste nell’audizione della persona offesa, la quale ha sostanzialmente ritrattato quanto riferito in denuncia, quanto meno riguardo alla posizione del ricorrente, e non era mai stata escussa per effetto della scelta del rito. Da qui la potenziale idoneità della prova a incidere sulla valutazione della penale responsabilità, salvo il vaglio di attendibilità riservato al giudice del dibattimento.
Il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione, resta assorbito, essendo logicamente pregiudiziale la nuova valutazione sull’attendibilità della persona offesa. Il terzo motivo è inammissibile: non dedotto con l’atto di appello e comunque manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata non ha fondato la responsabilità sull’esercizio del diritto al silenzio, ma ha indicato la mancanza di una versione alternativa come elemento di completamento di un quadro probatorio autonomamente fondato (Cass. Sez. III n. 43254/2019, Rv. 277259-01).
Anche il motivo aggiunto è inammissibile: è formulato in modo generico, con richiamo a documentazione non allegata, in violazione del principio di autosufficienza, e introduce una violazione di legge non dedotta con il ricorso originario, difettando la necessaria connessione tra motivi originari e motivi nuovi (Sez. 3 n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Rv. 284036-01; Sez. 2 n. 15693 del 08/01/2016, Rv. 266441-01). Ne deriva l’annullamento della sentenza limitatamente al diniego di rinnovazione istruttoria per l’esame della persona offesa, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, e l’inammissibilità nel resto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 441 c.p.p. – Svolgimento del giudizio abbreviato
- Art. 495 c.p.p. – Provvedimenti del giudice in ordine alla prova
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale