Minaccia di pericolo e contesto nel reato di minaccia (Cass. pen. Sez. V n. 2424 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di minaccia di cui all’art. 612 cod. pen. l’espressione rivolta a una persona che prospetti un’ulteriore attività aggressiva illegittima, valutata nel contesto e nel momento in cui è proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito: è sufficiente che la condotta sia potenzialmente idonea a incidere sulla sua libertà morale, con valutazione secondo il criterio medio e le concrete circostanze del fatto. È apparente la motivazione che escluda la serietà della minaccia limitandosi a una valutazione di fattibilità fisica, senza verificare i rapporti precedenti al fatto. Nei giudizi di appello per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione della parte civile è soggetto ai limiti dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., restando inibiti i vizi di motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Matera, in composizione monocratica quale giudice dell’appello, con sentenza del 12 aprile 2024 ha confermato la decisione del Giudice di pace di Pisticci che aveva assolto l’imputato per insussistenza del fatto in ordine al delitto di minaccia. All’origine della vicenda un diverbio fra vicini di casa: all’invito della vicina a far cessare i latrati notturni dei cani, l’imputato rispondeva con espressioni intimidatorie.
La parte civile ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione alla configurabilità del reato, lamentando che il giudice dell’appello avesse subordinato la sussistenza del reato all’effettiva intimidizione della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Corte premette un profilo processuale decisivo. Nei confronti del provvedimento impugnato trova applicazione la disciplina che, ai sensi dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell’art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000, rende inammissibili le censure diverse dai motivi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace. Tale regola vale, per la lettera della disposizione e per il principio costituzionale di uguaglianza, anche per il ricorso proposto dalla parte civile.
Ne deriva l’impossibilità di valutare la doglianza relativa alla richiesta di intervento della polizia, dato non emergente dalla sentenza impugnata e veicolabile solo come vizio di motivazione, censura non consentita.
Nel merito, la motivazione impugnata non fa buon governo dei principi in materia. Il giudice dell’appello aveva affermato l’assenza di metus valorizzando la distanza fisica fra i contendenti, la pretesa non serietà della minaccia e il difetto di volontà intimidatoria, collocando la vicenda in un semplice battibecco fra vicini. Si tratta però di motivazione apparente, che non si confronta con il principio per cui la condotta minatoria va valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita. La Corte richiama sul punto Sez. 5 n. 9392 del 2019, dep. 10.03.2020, Di Maggio, relativa a espressione di per sé non univocamente minacciosa ma pronunciata in un contesto aggressivo.
È pacifico l’orientamento di legittimità secondo cui, vertendosi in tema di delitto di pericolo, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della vittima, con criterio medio e riferimento alle concrete circostanze (richiamate Sez. 1 n. 44128 del 2016, Nino; Sez. 5 n. 6756 del 2019, Giuliano; Sez. 2 n. 21684 del 2019, Bernasconi).
L’analisi di contesto del giudice dell’appello risulta quindi del tutto apparente, essendosi limitata a una valutazione di fattibilità fisica della minaccia, là dove occorreva verificare i rapporti precedenti al fatto, l’eventuale ripetersi di analoghe minacce e la loro efficacia, la natura dei rapporti fra i contendenti. Il ricorso è pertanto fondato.
Ne consegue l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 cod. proc. pen., poiché la sentenza di proscioglimento viene caducata esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte civile (richiamate Sez. Un. n. 40109 del 2013, Sciortino; Sez. 1 n. 42039 del 2014, Simigliani; Sez. 3 n. 46476 del 2017, Ostuni). Nulla per le spese richieste dalla difesa dell’imputato, stante la sua soccombenza.
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Nota della Redazione
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