L’accertamento della subordinazione del socio lavoratore prevale sul «contratto di lavoro sociale» (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10926 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una cooperativa, disposta ai sensi dell’art. 2545-terdecies, primo comma, secondo periodo, cod. civ., non produce l’interruzione del giudizio di legittimità pendente, in ragione della natura officiosa del processo di cassazione e della sua impermeabilità agli eventi interruttivi. La qualificazione del rapporto di lavoro del socio di cooperativa non può arrestarsi al nomen iuris prescelto dalle parti, essendo indisponibile il tipo negoziale; l’indagine del giudice deve vertere sul concreto svolgimento del rapporto, valutando il comportamento complessivo delle parti anche successivo alla conclusione del contratto. In presenza di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità esecutive, l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore può essere desunto da indici sussidiari quali la continuità del rapporto, la modalità di erogazione del compenso, l’inserimento stabile nell’organizzazione dell’impresa, l’assenza di un genuino rischio d’impresa e il mancato apporto di attrezzature e materiali. L’accertamento della sussistenza di tali indici costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto dalla cooperativa avverso la sentenza di primo grado che aveva accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro di sei soci occupati presso lo stabilimento di una società committente. L’accertamento traeva origine da un verbale unico di accertamento emesso dall’Ispettorato del lavoro per irregolarità contributiva nel periodo compreso tra marzo 2012 e dicembre 2013, con il quale era stata contestata l’erronea applicazione della disciplina della somministrazione di lavoro. Il giudice d’appello, diversamente dal primo giudice, aveva ritenuto sussistente l’interesse ad agire della cooperativa, incidendo il verbale immediatamente sulla sua posizione soggettiva. Nel merito, aveva confermato la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione sulla base delle risultanze ispettive, valorizzando l’osservanza di un orario di lavoro fisso, l’utilizzo di cartellini marcatempo e la mancanza di un rischio imprenditoriale in capo ai lavoratori.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente affrontato la questione relativa all’apertura della liquidazione giudiziale della cooperativa, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità. Richiamando il costante orientamento secondo cui la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra causa di interruzione del giudizio di cassazione, la Corte ha esteso tale principio all’ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale, affermando la sostanziale impermeabilità del giudizio di legittimità agli eventi interruttivi in ragione del principio dell’impulso d’ufficio.
Nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso, rilevando come la sentenza impugnata avesse fatto esatta applicazione dei principi già enunciati nelle ordinanze n. 32513/2024 e n. 29973/2022, nonché nella sentenza n. 25623/2025. Il giudice d’appello non si era fermato alla lettera del «contratto di lavoro sociale», ma aveva esaminato il concreto svolgimento del rapporto, ritenendo ravvisabili gli elementi tipici della subordinazione. La Corte ha condiviso la valorizzazione degli indici sussidiari, quali la natura ripetitiva ed elementare delle mansioni di carico e scarico di pezzi metallici su macchine sabbiatrici, l’osservanza di un orario fisso di quaranta ore settimanali, la retribuzione oraria prestabilita e l’assenza di un genuino rischio d’impresa, elementi tutti incompatibili con l’espletamento di attività autonoma.
Quanto alla dedotta violazione delle regole sull’onere della prova e sul ragionamento presuntivo, la Corte ha precisato che il giudizio di inferenza sotteso alle presunzioni semplici si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione sia congruamente e logicamente motivata. Ha inoltre escluso che la Corte territoriale avesse proceduto a un accertamento “in massa” della subordinazione, avendo la motivazione fatto riferimento alla sostanziale identità delle concrete modalità di svolgimento dei singoli rapporti.
In relazione ai motivi di carattere processuale, la Corte ha ritenuto infondata la censura di travisamento della prova in punto di direttive impartite dal capo officina della committente, non appalesandosi la circostanza decisiva ai fini del diverso significato che la ricorrente intendeva attribuirle. Ha altresì dichiarato inammissibile la doglianza relativa alla mancata ammissione delle istanze istruttorie, non avendo la ricorrente illustrato la decisività dei mezzi di prova richiesti né specificamente censurato le ragioni del rigetto.
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Nota della Redazione
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