Inammissibile il ricorso sul termine di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. (Cass. pen. Sez. VII n. 38875 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per i reati commessi dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia, alla prescrizione si sostituisce la diversa disciplina dell’improcedibilità. Il termine annuale di cui all’art. 344-bis, comma 2, cod. proc. pen. decorre dalla pronuncia della sentenza impugnata e va computato con l’aggiunta dei novanta giorni e degli ulteriori sessanta previsti dal comma 3 per il deposito della motivazione. Il ricorso che deduca la prescrizione senza confrontarsi con tale specifico regime è manifestamente infondato. È inammissibile, inoltre, il motivo che si limiti a contestare la ricostruzione del fatto, senza indicare vizi di motivazione emergenti dal testo della sentenza.
Il Fatto
La ricorrente, amministratore unico di una società operante nel settore del recupero di carta e cartone, è stata condannata per la gestione non autorizzata di rifiuti, in assenza del prescritto titolo abilitativo e del certificato di prevenzione incendi. La Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado il 31.01.2025.
Avverso la sentenza di appello la condannata propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione sull’affermazione della responsabilità, i profili relativi al trattamento punitivo e, infine, l’intervenuta prescrizione dei reati. La difesa chiede inoltre la trattazione orale.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile sotto tutti i profili. Il primo motivo si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, senza evidenziare vizi di motivazione emergenti dal testo della sentenza. La Corte di merito ha ribadito, pur in via di sintesi, che la ricorrente rivestiva la qualifica di amministratore unico e che l’impresa era priva del titolo abilitativo per la messa in riserva e il recupero dei rifiuti, nonché del certificato di prevenzione incendi, come analiticamente descritto nella sentenza di primo grado, cui la decisione impugnata rinvia.
Il secondo motivo, relativo al trattamento punitivo, è inammissibile perché sfornito delle ragioni di fatto e di diritto a fondamento delle richieste e perché le statuizioni sul punto sono sorrette da motivazione non manifestamente illogica. La Corte di merito ha escluso i presupposti per le attenuanti generiche e per l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., nonché per il beneficio di cui all’art. 53 della legge n. 689 del 1981, valorizzando i precedenti penali come elemento ostativo e ritenendo congrua la pena in ragione della concreta gravità del fatto.
Sul terzo motivo la Corte è netta. Essendo i fatti commessi il 29 marzo 2021, non trova applicazione la prescrizione, ma la diversa disciplina dell’improcedibilità. Poiché la sentenza impugnata è stata deliberata il 31 gennaio 2025, il termine annuale di cui all’art. 344-bis, comma 2, cod. proc. pen., cui si aggiungono novanta giorni e ulteriori sessanta per il deposito a norma del comma 3, non risulta decorso. Il motivo è dunque manifestamente infondato.
La richiesta di trattazione orale non è accolta, poiché il rito camerale non prevede la partecipazione delle parti. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.