La grossolanità della contraffazione non esclude il reato (Cass. pen. Sez. 2 n. 18524 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che rilevi la configurabilità della contraffazione grossolana. Il reato di cui all’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali. Si tratta di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno. Non ricorre, pertanto, l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Il Fatto
Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione, avente quale delitto presupposto la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto. Con il primo motivo, la difesa deduceva vizio di motivazione per la mancata applicazione della disciplina del falso grossolano, sostenendo che gli indici utilizzati dagli operanti (manifattura, materiali, standard qualitativi, modalità di presentazione) non fossero percepibili da chiunque. Con il secondo motivo, lamentava l’omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, evidenziando l’incensuratezza, la giovane età e il comportamento processuale collaborativo dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto proposto con motivi meramente reiterativi, generici e comunque manifestamente infondati, già affrontati e risolti dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva e non apparente.
Quanto al primo motivo, la Corte ha chiarito che l’asserita grossolanità della contraffazione non è circostanza idonea a incidere sulla sussistenza della fattispecie, essendo a tal fine sufficiente l’attitudine ingannatoria del marchio. La falsità dei marchi, riscontrata da personale della Guardia di finanza professionalmente formato, non fu desunta dalla grossolanità della contraffazione ma da diverse circostanze fattuali, quali manifatture, materiali, standard qualitativi e modalità di presentazione, non percepibili da chiunque. Nel richiamare i precedenti di legittimità, la Corte ha ribadito che l’art. 474 cod. pen. configura un reato di pericolo che tutela la fede pubblica, con la conseguenza che la grossolanità della contraffazione non esclude la configurabilità del reato.
In relazione alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata, che si era rapportata agli elementi concreti meritevoli di positivo apprezzamento, già considerati per il riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen.. Il giudice di merito non è tenuto a valutare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi, rimanendo gli altri disattesi da tale valutazione.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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