Morte presunta: la banca non oppone l’errore sulla data al legittimo erede (ABF Collegio di Roma n. 284 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successione per morte presunta, l’intermediario non può subordinare la chiusura del conto del de cuius alla correttezza formale della dichiarazione di successione quando la divergenza sulla data di decesso derivi dal sistema informatico dell’Amministrazione finanziaria. La mancata indicazione di un coerede nel frattempo deceduto non integra un vizio ostativo, poiché questi non aveva potuto accettare l’eredità e la sua aspettativa è pervenuta al ricorrente per rappresentazione ai sensi dell’art. 467 c.c. Il rifiuto della banca appare giustificato solo dalla tutela di eventuali terzi portatori di diritti successori ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 346/1990, esigenza che non ricorre quando il ricorrente risulti unico erede.
Il Fatto
Il ricorrente agisce quale erede della madre, dichiarata presuntivamente morta con sentenza del Tribunale di Roma del 14.12.2024, che ne aveva accertato la scomparsa alla data del 12 ottobre 2013. Dopo aver presentato l’attestazione della dichiarazione di successione, chiede la chiusura del conto corrente intestato alla de cuius, che l’intermediario non aveva disposto.
La banca resiste sostenendo che la dichiarazione di successione sarebbe viziata: vi sarebbe stata indicata quale data di decesso quella di pubblicazione della sentenza anziché quella di morte presunta; sarebbe stato omesso il marito della de cuius, altro erede al momento della scomparsa, deceduto il 18 aprile 2021; non sarebbe stata presentata alcuna dichiarazione nei confronti di quest’ultimo né esonero dall’obbligo. L’intermediario conclude per il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la controversia come questione di legittimazione alla liquidazione del saldo del conto del de cuius. Richiama l’art. 48 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che vieta a debitori e detentori di beni del defunto di pagare agli eredi senza prova della presentazione della dichiarazione di successione o dell’intervenuto accertamento, salvo dichiarazione scritta di esonero. La norma è posta a presidio degli eventuali terzi portatori di diritti successori, non della banca in sé.
Nel caso concreto, la presentazione della dichiarazione della de cuius risulta pacifica. Quanto alla contestata indicazione della data di decesso, il ricorrente ha documentato che il sistema informatico dell’Amministrazione finanziaria, in presenza di dichiarazione di morte presunta, valorizza esclusivamente la data di pubblicazione della sentenza. Il rilievo dell’intermediario perde quindi consistenza sul piano fattuale, prima ancora che giuridico.
Quanto all’omessa indicazione del marito della de cuius, il Collegio osserva che al momento della presentazione della dichiarazione questi era già deceduto, come attestato dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Il rilievo della banca presuppone una situazione successoria non più attuale.
Sul punto più delicato, il Collegio chiarisce che il marito non era divenuto erede della moglie, non avendone potuto accettare l’eredità perché deceduto prima che fosse accertata la morte presunta. La sua legittima aspettativa è comunque pervenuta al ricorrente, unico erede, per rappresentazione ai sensi dell’art. 467 c.c. L’argomento dell’intermediario si rovescia così nel suo contrario: la vicenda successoria si esaurisce nel ricorrente.
Da ultimo, il Collegio esclude che il rifiuto della banca trovi giustificazione nelle ragioni di tutela di terzi richiamate dall’art. 48 d.lgs. n. 346/1990. Dalla documentazione in atti il ricorrente risulta essere l’unico erede della de cuius, sicché nessun ulteriore soggetto necessita di protezione. Il Collegio accerta pertanto il diritto del ricorrente alla liquidazione del conto e pone a carico dell’intermediario il contributo alle spese della procedura di euro 200,00 e il rimborso di euro 20,00 in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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