Inammissibile il motivo generico reiterato in appello e riproposto in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 31025 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito: la censura, priva di critica argomentata, è solo apparente e non assolve la funzione tipica dell’impugnazione. Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto di ricorso, poiché i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando il giudice dell’impugnazione non la pronunci in concreto per la concorrente proposizione di motivi specifici. Parimenti inammissibile è il motivo inedito, mancando il corrispondente motivo di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in precedenza.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado per concorso in furto aggravato. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 19.03.2024, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
Il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità, anche sotto forma di travisamento della prova. Il secondo deduce l’omesso proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto. Il terzo, il quarto e il quinto motivo censurano rispettivamente la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, la mancata rideterminazione della pena nel minimo edittale e la mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi meno grave di cui all’art. 626, n. 2, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il primo motivo, che ritiene manifestamente infondato e reiterativo. La doglianza, infatti, si risolve nella riproposizione pedissequa delle considerazioni già svolte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Le censure, prive di una critica argomentata alla sentenza impugnata, sono pertanto non specifiche ma solo apparenti, non assolvendo la tipica funzione di un motivo di ricorso.
Il Collegio aggiunge un ulteriore profilo di inammissibilità. Il motivo era già generico in appello e dunque geneticamente inammissibile, sicché il giudice di secondo grado poteva non prenderlo in considerazione. Si tratta di una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell’impugnazione. I motivi generici, osserva la Corte, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza di appello non la pronunci in concreto per la concorrente proposizione di motivi specifici.
Ne deriva che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti insieme ad altri specifici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione a pena di inammissibilità. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, poiché il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. era stato solo genericamente invocato nel giudizio di appello.
Quanto al terzo, quarto e quinto motivo, la Corte li ritiene generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indicano gli elementi posti a base della censura, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Essi sono inoltre collegati a motivi di appello del tutto generici.
Il quinto motivo è inedito, mancando il relativo motivo di appello. Non possono dedursi con il ricorso per cassazione questioni su cui il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute con la dovuta specificità, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in precedenza. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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