Interrogatorio preventivo e nullità dell’ordinanza cautelare: il pericolo di inquinamento va provato (Cass. pen. Sez. V n. 37199 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nullità dell’ordinanza che applica una misura cautelare personale senza il previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, nei casi previsti dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché lede il diritto dell’indagato a contraddire la domanda cautelare. Il pericolo di inquinamento probatorio, che consente di omettere l’interrogatorio, deve essere accertato con riferimento agli elementi disponibili al momento dell’adozione del provvedimento e non può desumersi dal solo ruolo societario dell’indagato o dalle modalità del reato contestato. Occorrono comportamenti concreti e autonomi rispetto alla condotta in incolpazione, dai quali emerga l’intento di alterare o occultare le fonti di prova; il giudice del riesame può sindacarne il merito anche per ragioni diverse da quelle enunziate nell’ordinanza genetica.

Il Fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 16 febbraio 2026, aveva applicato al ricorrente gli arresti domiciliari per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e autoriciclaggio, unitamente a una misura interdittiva e al sequestro preventivo finalizzato alla confisca. L’indagato era gravemente indiziato di aver concorso, quale vertice di più società, alla distrazione del compendio aziendale di una fondazione in liquidazione giudiziale e di averne ostacolato l’identificazione della provenienza delittuosa tramite contratti di affitto e locazione.

Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 17 marzo 2026, aveva confermato la misura coercitiva, condividendo il ragionamento del G.i.p. sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, ritenuto idoneo a giustificare l’omissione del previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi e motivi nuovi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare: la sostituzione degli arresti domiciliari con il divieto di dimora non fa venir meno l’interesse a coltivare l’impugnazione, poiché il ricorrente ha denunciato la nullità del provvedimento genetico, destinata a incidere anche sulla misura in essere, e ha prospettato l’interesse a una futura utilizzazione della pronuncia ai fini della riparazione per ingiusta detenzione.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina introdotta dalla legge n. 114 del 2024. L’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. impone al giudice di procedere all’interrogatorio prima di disporre la misura, salvo che sussistano le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen. o quella di cui alla lett. c) in relazione ai delitti ivi richiamati; l’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. sanziona la violazione con la nullità. Le Sezioni Unite n. 28898 del 15.01.2026 hanno confermato che la novella ha anticipato alla fase pre-decisoria il contatto dell’indagato con il giudice della cautela, con una duplice funzione informativa e partecipativa, ispirata al favor libertatis.

La Corte ribadisce che gli artt. 274 e 291 cod. proc. pen. operano su piani distinti: la prima norma disciplina le condizioni generali di applicabilità, la seconda il procedimento applicativo. Il vizio integra una nullità generale a regime intermedio, rilevabile e deducibile, e la sussistenza dell’esigenza ostativa può essere sindacata nel merito sia dal G.i.p. sia dal tribunale del riesame, anche in base a ragioni diverse da quelle enunziate nell’ordinanza genetica.

Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, esso deve essere ancorato a comportamenti concreti dell’interessato, fondati su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento (Sez. IV n. 4847 del 28.11.2025, dep. 2026). I comportamenti selezionati devono essere autonomi rispetto alla condotta che integra il reato contestato, altrimenti l’esigenza sussisterebbe sempre e per definizione (Sez. V n. 48092 del 17.10.2019). Nel caso concreto, i presupposti per omettere l’interrogatorio sono stati correlati al solo ruolo societario del ricorrente e all’assicurazione del profitto, senza individuare elementi concreti riferibili alla sua intenzione di inquinare l’indagine: ricorre perciò la denunciata nullità, con annullamento senza rinvio delle due ordinanze, limitatamente alla misura coercitiva.

Il secondo motivo è giudicato infondato: la mancata trasmissione al riesame degli atti difensivi non determina la perdita di efficacia della misura, perché l’obbligo dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. non si estende ai documenti già nella disponibilità della difesa, producibili fino all’udienza ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. Le rimanenti censure restano assorbite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 291 c.p.p.

Tutte le 175 sentenze sull'art. 291 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *