La violazione dell’art. 1123 c.c. rende la delibera annullabile, non nulla (Cass. civ. Sez. 2 n. 12594 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera assembleare con cui il condominio approva il rendiconto e ripartisce le spese tra i condomini è affetta da annullabilità e non da nullità quando la ripartizione in concreto sia stata adottata in violazione dei criteri generali previsti dall’art. 1123 c.c., attenendo alla gestione di un rapporto già esistente. L’annullabilità ricorre anche in caso di errore materiale nell’identificazione del cespite o del suo titolare, purché i valori millesimali attribuiti corrispondano a quelli effettivamente spettanti al condomino. La violazione dell’art. 115 c.p.c. non è configurabile in assenza di un travisamento della lettura di un fatto probatorio controverso. In caso di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., è inammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
Il Fatto
Il titolare dell’usufrutto di un’unità immobiliare e proprietario di un’altra proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali, deducendo che l’importo ingiunto si riferiva anche a un cespite non di sua titolarità. L’opponente domandava inoltre la declaratoria di nullità della delibera assembleare di approvazione del consuntivo e del preventivo, per violazione dell’art. 1123 c.c., nonché per modificazione delle tabelle millesimali in assenza di volontà unanime. Il condominio ammetteva l’errore materiale nell’indicazione nominale del cespite e del suo titolare, ma precisava che i millesimi attribuiti erano pari a quelli effettivamente spettanti al condomino.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso del condominio, in quanto depositato oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 370, comma 3, c.p.c., applicabile ratione temporis.
Nel merito, ha escluso che i vizi dedotti dal ricorrente fossero ascrivibili ai casi di nullità della delibera assembleare. Richiamando le Sezioni Unite n. 9839 del 2021, la Corte ha precisato che costituisce ipotesi di annullabilità la violazione dei criteri legali di ripartizione delle spese nella gestione concreta del rapporto condominiale, mentre la nullità ricorre solo quando l’assemblea stabilisca o modifichi i criteri di ripartizione da valere per il futuro. Nella specie, la delibera aveva semplicemente applicato le tabelle già esistenti, incorrendo in un errore materiale nell’indicazione della sigla dell’unità immobiliare, senza alterare il valore millesimale di pertinenza del condomino.
La Corte ha inoltre escluso la motivazione apparente della sentenza impugnata, richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016, e ha ritenuto che la censura mirasse, inammissibilmente, a contrapporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali all’accertamento del giudice di merito, in linea con le Sezioni Unite n. 20867 del 2020.
Quanto alla denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., la Corte ha osservato che non era configurabile alcun travisamento della prova, ma una mera sollecitazione a un diverso apprezzamento del materiale istruttorio. Ha infine dichiarato inammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo, attesa la doppia conforme tra la sentenza di primo grado e quella d’appello, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che preclude il sindacato in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.