Raddoppio dei termini e detrazione IVA nelle operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 7631 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, nelle versioni applicabili ratione temporis, si fonda esclusivamente sull’obbligo di presentazione della denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000, senza che rilevi la sua effettiva presentazione o l’esito del procedimento. La detrazione dell’IVA dev’essere negata nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, mancando il presupposto dell’effettuazione di un’operazione imponibile; il diniego richiede che l’Amministrazione dimostri, con elementi oggettivi, la partecipazione consapevole del soggetto passivo all’evasione. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri la violazione dell’art. 2697 c.c. quando il giudice di merito abbia ritenuto erroneamente assolto l’onere probatorio, trattandosi di vizio di apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rettificato la dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2007, disconoscendo la detrazione di un credito IVA asseritamente trasferito mediante operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere da una società fornitrice, ritenuta interposta fittiziamente. La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso per tardività; in appello la contribuente otteneva il riconoscimento della tempestività del ricorso introduttivo, ma il gravame veniva rigettato nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto escluso la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. rispetto ad altri giudizi instaurati dalla società fornitrice, rilevando come il thema decidendum non dipendesse dagli esiti di quei procedimenti, peraltro già definiti e concernenti diversa materia del contendere.
Quanto alla dedotta decadenza dal potere di accertamento, la Suprema Corte ha richiamato il regime transitorio di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015, applicabile ai periodi d’imposta anteriori al 2016. Ha quindi ribadito che il raddoppio dei termini consegue all’obbligo di denuncia penale per i reati di cui al d.lgs. n. 74/2000, indipendentemente dalla sua effettiva presentazione, non occorrendo che la denuncia sia proposta entro il termine di decadenza, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 247/2011.
Con riguardo all’onere della prova, il motivo fondato sulla violazione dell’art. 2697 c.c. è stato dichiarato inammissibile: la doglianza non investiva l’attribuzione dell’onere a una parte diversa da quella gravata, ma mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità in assenza di un vizio di sussunzione ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.
Nel merito, la Corte ha confermato che nelle operazioni soggettivamente inesistenti viene meno il presupposto della detrazione di cui all’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, poiché l’imposta è versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa. Il diniego della detrazione, quale eccezione al principio di neutralità dell’IVA, postula che l’Amministrazione dimostri la consapevolezza del soggetto passivo di partecipare a un meccanismo di evasione, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza unionale.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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