Novità della questione introdotta in memoria: inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 22392 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata. La memoria ex art. 378 c.p.c. può assolvere solo alla funzione di illustrare e chiarire le ragioni già svolte col ricorso o di confutare le tesi avversarie, ma non può specificare, integrare o ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni, né dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni. È pertanto inammissibile il motivo di ricorso che, per la prima volta in sede di memoria, proponga una questione nuova, mai introdotta nei precedenti gradi, postulando indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto la cancellazione di un sequestro conservativo sui propri terreni, disposto dalla Commissione tributaria su istanza dell’Agenzia delle Entrate a fronte di un debito erariale. La società sosteneva l’intervenuta inefficacia del sequestro per effetto della dichiarazione di fallimento e della successiva chiusura della procedura per compiuta ripartizione dell’attivo, nonché della cancellazione delle trascrizioni del fallimento e del pignoramento immobiliare disposta dal giudice dell’esecuzione.

I giudici di merito avevano respinto le ragioni della società, ritenendo il sequestro conservativo tuttora efficace per la persistente insoddisfazione del creditore, non essendo intervenuta alcuna sentenza esecutiva di condanna che ne avesse determinato la conversione in pignoramento ai sensi dell’art. 686 c.p.c.

La Motivazione della Corte

La società ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 686, primo comma, c.p.c. e 156, secondo comma, disp. att. c.p.c., lamentando che l’Agenzia non avesse annotato la sentenza di condanna esecutiva a margine della trascrizione del sequestro, come richiesto dalla norma di attuazione.

La Corte ha rilevato che, a fondamento della censura, la ricorrente aveva allegato nel giudizio di merito due provvedimenti: un decreto del Giudice Delegato del 4 febbraio 2020 e un provvedimento del Giudice dell’esecuzione del 2 gennaio 2021, che disponevano la cancellazione rispettivamente della trascrizione della sentenza di fallimento e della trascrizione del pignoramento. Tali provvedimenti, tuttavia, non avevano alcuna relazione con la dedotta violazione dell’art. 686 c.p.c., atteso che il giudice di merito aveva espressamente escluso l’esistenza di una sentenza esecutiva di condanna, presupposto indefettibile per la conversione del sequestro in pignoramento.

Solo in sede di memoria, depositata a seguito della proposta di definizione anticipata, la ricorrente aveva prodotto per la prima volta la sentenza della C.T.P., divenuta esecutiva, che in ipotesi avrebbe dovuto essere trascritta dall’Agenzia. La Corte ha rammentato che tale produzione è preclusa dall’art. 372 c.p.c., che vieta il deposito di documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo le eccezioni ivi previste, e che la memoria ex art. 378 c.p.c. non può introdurre nuove eccezioni o nuove questioni di diritto che postulino accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 11097 del 2006.

La questione così introdotta in memoria è pertanto nuova e il motivo, così come integrato, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi degli artt. 380-bis e 96, terzo comma, c.p.c., trattandosi di decisione conforme alla proposta di definizione anticipata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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