Appello incidentale tardivo ammesso anche su capo autonomo (Cass. civ. Sez. 2 n. 16780 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In base al combinato disposto degli artt. 334 e 343 c.p.c., è ammesso l’appello incidentale tardivo, da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato, anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza e che, quindi, l’interesse a impugnare fosse preesistente. Nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi consentire alla parte che avrebbe accettato la decisione di contrastare l’iniziativa della controparte, volta comunque a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo nei rigorosi limiti in cui si alleghi che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o attribuito a una prova un valore diverso da quello legale, non essendo invece consentito censurare il semplice esercizio del prudente apprezzamento.
Il Fatto
Un committente conveniva in giudizio l’appaltatore per ottenere il pagamento del residuo corrispettivo spettante in forza di un contratto di appalto per la realizzazione di opere edili. Il Tribunale accoglieva la domanda, quantificando il saldo e accogliendo l’eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata dall’appaltatore in relazione ai vizi lamentati. La committente proponeva appello principale, deducendo errori nel computo delle somme versate e riproponendo la domanda di garanzia, mentre l’appaltatore proponeva appello incidentale tardivo per ottenere un corrispettivo maggiore.
La Corte d’appello rigettava l’appello principale e, accogliendo quello incidentale, riconosceva all’appaltatore una somma superiore. Avverso tale sentenza la committente proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamentava l’erroneo rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale tardivo, perché proposto su un capo della decisione non concernente l’oggetto dell’appello principale. Sul punto, la Corte ha ribadito il principio, ormai consolidato, secondo cui l’appello incidentale tardivo è ammesso anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale e persino in caso di acquiescenza, a prescindere dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza. La Corte ha richiamato, a sostegno, il costante orientamento delle Sezioni Unite n. 8486 del 2024 e di numerose pronunce successive.
Quanto al secondo motivo, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2730 c.c., sostenendo che la Corte d’appello non avesse attribuito valore al computo metrico concordato in sede di operazioni peritali. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile, in quanto non finalizzata a fare emergere una violazione di legge nei termini richiesti, ma esclusivamente volta a sostenere una diversa lettura del documento, sollecitando un accertamento di fatto estraneo al sindacato di legittimità.
Il terzo motivo, relativo alla mancata considerazione della mancata ultimazione delle opere quale momento da cui far decorrere il termine di decadenza ex art. 1667 c.c., è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente indicato come e quando fosse stata allegata la mancata ultimazione dei lavori, a fronte dell’affermazione della Corte di merito circa l’incontestata ultimazione nell’ottobre 2015 e la tardività della denuncia dei vizi.
Il quarto motivo, volto al riconoscimento delle spese dei tre gradi di giudizio in caso di accoglimento dei precedenti, è stato ritenuto inammissibile in quanto “non motivo”, privo di qualsiasi critica alla sentenza impugnata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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