Rimedio preventivo ex art. 281-sexies c.p.c. anche dopo il mutamento di rito ex art. 702-ter c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 13240 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per eccessiva durata del processo, ai sensi dell’art. 1-ter della legge n. 89 del 2001, nel processo civile presupposto introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. che sia stato convertito in rito ordinario con ordinanza ex art. 702-ter, terzo comma, c.p.c., il giudizio transita nel novero delle “cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione”. Conseguentemente, la parte è onerata a proporre l’istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001. L’introduzione ab origine del giudizio nelle forme del rito sommario non esonera l’interessato dal tempestivo esperimento di tale rimedio preventivo, non potendo considerarsi rimedio “effettivo” un modello procedimentale non idoneo alle necessità istruttorie del processo. Inoltre, in caso di vittoria dello Stato, la condanna alle spese processuali a favore dell’amministrazione pubblica non può includere il rimborso forfetario del 15% sugli onorari, spettando invece il recupero delle spese prenotate a debito ex art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Il Fatto
La ricorrente proponeva opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 avverso il decreto che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo civile dinanzi al Tribunale di Napoli, esauritosi in unico grado tra il 2018 e il 2023. Il giudizio presupposto era stato introdotto nelle forme del rito sommario di cognizione, ma il giudice aveva disposto il mutamento del rito ex art. 702-ter, terzo comma, c.p.c. La Corte d’appello di Napoli respingeva l’opposizione, ritenendo che, a seguito della conversione del rito, la parte avrebbe dovuto esperire il rimedio preventivo dell’istanza di decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il sistema dei rimedi preventivi introdotto dall’art. 1-ter della legge n. 89 del 2001, nella formulazione antecedente alla sostituzione operata dal d.lgs. n. 149 del 2022, rilevando come la loro mancata proposizione determini l’inammissibilità della domanda di equa riparazione.
Richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e le sentenze della Corte costituzionale n. 121 del 2020, n. 34 e n. 169 del 2019, la Suprema Corte ha affermato che i rimedi preventivi sono legittimi solo se dotati di “concreta efficacia acceleratoria”, non risolvendosi in adempimenti formali. Nel caso di specie, il mutamento del rito disposto dal giudice aveva fatto venir meno la naturale speditezza del rito sommario, rendendo il giudizio riconducibile alle cause nelle quali il rimedio preventivo è costituito dall’istanza di decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato esclusivamente in relazione alla condanna al pagamento delle spese forfettarie del 15% sugli onorari, in quanto tale componente spetta al difensore della parte vittoriosa e non, salvo distrazione, alla parte stessa. Nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica, vigendo il regime della prenotazione a debito ex art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002, la parte vittoriosa ha diritto al recupero delle sole spese anticipate e prenotate a debito. Il primo motivo di ricorso è stato rigettato, il secondo accolto, con cassazione del decreto impugnato e pronuncia nel merito.
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Nota della Redazione
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