Opposizione a iscrizione ipotecaria qualificata come accertamento negativo (Cass. civ. Sez. III n. 6844 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione proposta avverso l’iscrizione di ipoteca e il fermo di beni mobili registrati non integra una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., ma costituisce ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di procedere al fermo o all’iscrizione. La qualificazione resta identica sia quando l’accertamento si estende al merito della pretesa creditoria, sia quando investe l’esistenza del diritto dell’agente alla iscrizione, sia quando contesta la regolarità formale dell’atto. L’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile va compiuta in base alla qualificazione data dal giudice all’azione con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione offerta dalla parte, secondo il principio dell’apparenza. Ne deriva che la sentenza resa in primo grado su tale opposizione è soggetta ad appello, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione di iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, notificata dall’agente della riscossione a seguito del mancato pagamento di cartelle esattoriali. Deduceva l’inesistenza della notifica dell’avviso di pagamento, la violazione dell’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l’intervenuta prescrizione.

Il Tribunale adito, quale giudice di primo grado, rigettava l’opposizione, ritenendo provata la notifica del preavviso di ipoteca, ammessa la notifica a mezzo posta privata e non dimostrata l’iscrizione di un fermo amministrativo. Avverso tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in più censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare una memoria depositata dal ricorrente dopo l’adunanza camerale, con la quale si rappresentava l’adesione alla definizione agevolata e si chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La memoria è dichiarata inammissibile, perché depositata oltre il termine perentorio previsto dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. La norma consente di depositare le memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza e non preclude la presentazione di più memorie, non implicando il primo deposito una consumazione del potere di difesa scritta; il deposito successivo deve però rispettare il medesimo termine, nella specie non osservato.

Nel merito dell’ammissibilità, la Corte rileva che la sentenza impugnata è stata pronunciata dal Tribunale quale giudice di primo grado e che essa avrebbe dovuto essere impugnata con appello. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Il percorso argomentativo muove dall’orientamento univoco della Corte: l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione attribuita dalla parte, in applicazione del principio dell’apparenza. La regola serve a impedire che la parte conosca ex post, a impugnazione avvenuta, quale fosse il mezzo esperibile.

Ne consegue che, per la sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, l’appello è il rimedio corretto quando l’azione sia stata qualificata come opposizione all’esecuzione, mentre il ricorso per cassazione è ammissibile se l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Qualora il giudice di merito, come nella specie, non abbia fornito alcuna univoca qualificazione giuridica all’opposizione, deve provvedervi il giudice dell’impugnazione, anche d’ufficio, non solo ai fini del merito ma proprio ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione.

Applicando tale criterio, la Corte esclude che l’opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria e il fermo di beni mobili registrati possa ricondursi alle opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore, qualificazione che resta ferma in ogni ipotesi di contestazione. Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in dispositivo, e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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