Opposizioni esecutive e continenza: decadenze della prima causa vincolano il giudice successivo (Cass. civ. Sez. III n. 31449 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di pendenza di due opposizioni esecutive, le preclusioni e le decadenze maturate nella causa proposta per prima restano ferme e vincolano il giudice della causa successivamente proposta. La circostanza che la medesima opposizione sia stata riproposta dinanzi a un giudice diverso, e in reazione a un atto esecutivo con diversa decorrenza del termine, non sana l’inammissibilità originaria del motivo ormai tardivo. Il giudice della causa successiva non può quindi accogliere la domanda fondata su un motivo che nella prima causa era già decaduto.
Il Fatto
Un’agente della riscossione notificava a un contribuente un’intimazione di pagamento di oltre sessantaduemila euro, fondata su una cartella asseritamente notificata nel 2008 per crediti dell’AGEA relativi agli anni 1995 e 1996. Il contribuente proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Cremona, contestando la mancata notifica della cartella e la prescrizione del credito. Nelle more, l’agente avviava un pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, sicché il contribuente depositava ricorso anche al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Brescia, deducendo gli stessi motivi.
Il Tribunale di Brescia, affermata la giurisdizione del giudice ordinario ed esclusa la litispendenza, ritenne la continenza tra i due giudizi e si affermò titolare del potere di decidere l’intera controversia. Con sentenza del 27.7.2023 accolse l’opposizione agli atti esecutivi, per mancata prova della notifica della cartella. Avverso tale sentenza l’AGEA e l’agente della riscossione propongono ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza. Il vizio non è formale: la censura investe in realtà la stessa opzione argomentativa del Tribunale, che aveva deciso solo l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., accogliendola.
Il problema centrale, osserva il Collegio, riguarda il termine di decadenza di venti giorni dalla conoscenza, anche di fatto, dell’atto esecutivo. L’intimazione opposta era stata notificata il 4.11.2021, mentre il contribuente aveva reagito con atto del 14.12.2021 dinanzi al Tribunale di Cremona: dunque oltre il termine. La medesima opposizione sarebbe però tempestiva se riferita alla sua proposizione dinanzi al Tribunale di Brescia, avvenuta il 20.12.2021.
Su questo punto la Corte enuncia la regola decisiva: in caso di pendenza di due opposizioni esecutive, le preclusioni e le decadenze maturate nella causa proposta per prima restano ferme e vincolano il giudice della causa successivamente proposta (Cass. n. 26285/2019). Ha quindi errato il Tribunale di Brescia nel non rilevare l’inammissibilità originaria del motivo poi accolto: se il motivo era tardivo dinanzi al giudice cremonese, non poteva divenire tempestivo solo perché riproposto in reazione alla notifica di un pignoramento, che poggiava sul presupposto della previa notifica dell’intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973.
La Corte aggiunge un rilievo di sistema sulla continenza: manca nel ricorso qualsiasi cenno alle sorti del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Cremona. Solo se quel giudice si fosse adeguato alla statuizione sulla continenza il ricorso avrebbe potuto essere esaminato nel merito. Non potendosi escludere che quel giudizio sia ancora pendente o sia stato definito con altra statuizione, è concreto il rischio di contrasto con altra decisione eventualmente passata in giudicato.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; nulla è disposto per le intimate, che non hanno svolto difese, e non si applica la disciplina dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo le ricorrenti esenti dal contributo unificato.
Nota della Redazione
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