Giudicato esterno e attestazione di irrevocabilità nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 22092 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio non solo producendola, ma corredandola della certificazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta a impugnazione. La mancata produzione in primo grado della copia munita di tale attestazione, non contestata con l’impugnazione, è coperta dal giudicato interno e non può essere emendata nel giudizio di rinvio, che è giudizio “chiuso”, nel quale non è consentito introdurre nuovi elementi di prova. È inammissibile il motivo che, deducendo l’omesso esame di un documento, si risolva nella contestazione della ricostruzione fattuale già cristallizzata dalla pronuncia di cassazione con rinvio.

Il Fatto

Una parte convenne in giudizio l’altra chiedendo che fosse accertata la simulazione relativa di un atto di compravendita immobiliare e che fosse dichiarata la comproprietà al 50% dell’immobile, delle serre, del terreno e della costruzione. Il convenuto si costituì eccependo il giudicato esterno.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva, rigettò l’eccezione perché la sentenza pregiudicante era stata prodotta priva della certificazione di irrevocabilità; con la definitiva accolse la domanda. La Corte d’Appello accolse l’impugnazione del convenuto e annullò entrambe le sentenze, ritenendo fondata l’eccezione nonostante l’assenza della certificazione. La Cassazione cassò con rinvio, affermando che l’attestazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. è presupposto dell’accoglimento dell’eccezione. Riassunta la causa, la Corte di Venezia rigettò l’appello e il soccombente propose ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati unitariamente perché correlati, sono dichiarati inammissibili. Il ricorrente deduceva l’omesso esame di un documento decisivo — la copia della sentenza munita di certificazione di passaggio in giudicato — e la violazione dell’art. 649 cod. proc. civ.

La Corte ricostruisce la sequenza processuale e ne trae quattro conseguenze. La prima: la mancata produzione in primo grado della copia priva dell’attestazione è coperta dal giudicato interno, poiché il soccombente non impugnò la decisione addebitando al Tribunale di non essersi avveduto della presenza dell’attestazione; la Corte d’Appello riformò per altra ragione, che anzi confermava l’assenza dell’annotazione.

La seconda: ove la questione non avesse costituito punto controverso, il rimedio esperibile era la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

La terza: accertato che nel giudizio di primo grado la sentenza era priva dell’annotazione, a tale mancanza non si sarebbe più potuto supplire in seguito e tanto meno nel giudizio di rinvio, configurato come giudizio “chiuso”, nel quale non è consentito introdurre nuovi elementi di prova.

La quarta: la denuncia degli effetti giuridici illegittimi che la conferma della sentenza di rinvio produrrebbe non costituisce motivo di censura, ma mera considerazione soggettiva priva di capacità impugnatoria. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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