Parità scolastica e revoca per rinuncia: improcedibilità sopravvenuta del ricorso (TAR Campania n. 4161 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto decreto dell’Ufficio scolastico regionale che revoca la parità scolastica su rinuncia dell’ente gestore, con decorrenza dall’anno scolastico successivo, supera per rinnovate valutazioni in fatto e in diritto l’oggetto del giudizio, circoscritto alla sola annualità in corso. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., dovendosi ritenere implicitamente riconosciuto, per il periodo interessato, il regime di parità fino alla conclusione dell’anno scolastico. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, con statuizione di irripetibilità del contributo unificato.

Il Fatto

Un istituto scolastico paritario impugnava la nota dell’Ufficio scolastico regionale che ne aveva disposto la non operatività in regime giuridico di parità per l’anno scolastico 2024/2025, dopo una articolata vicenda giurisdizionale relativa al riconoscimento dello status per l’annualità precedente. Il ricorrente deduceva, sotto vari profili, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della parità e chiedeva l’annullamento degli atti gravati.

Nelle more del giudizio, l’ente gestore comunicava la rinuncia allo status di scuola paritaria con decorrenza dall’1 settembre 2025. L’Ufficio scolastico regionale, preso atto di tale libera determinazione, decretava la revoca della parità ai sensi dell’art. 5, comma 10, lett. a), d.m. 10 ottobre 2008, n. 83, con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026 e la cessazione di ogni attività didattica. La parte chiedeva quindi, in via principale, l’accoglimento del ricorso ovvero, in via subordinata, la salvezza degli effetti della tutela cautelare per l’anno in corso e la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse per gli anni successivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il decreto sopravvenuto richiama espressamente, in premessa, il decreto presidenziale che aveva sospeso gli atti impugnati, confermato in sede collegiale. Da tale richiamo il Tribunale desume l’implicito riconoscimento del regime di parità per tutta la durata dell’anno scolastico 2024/2025, sino alla sua conclusione.

Il provvedimento impugnato era, del resto, espressamente circoscritto a tale annualità: esso confermava la non operatività in regime di parità «per il prossimo anno scolastico 2024/2025». Esauritosi l’arco temporale di riferimento, l’oggetto del contendere risulta superato per rinnovate valutazioni in fatto e in diritto intervenute nella stessa sede amministrativa.

Ne consegue, in adesione alla prospettazione della parte ricorrente, la declaratoria di improcedibilità del ricorso, non più sorretto dall’interesse richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ. Il giudizio non approda dunque a una pronuncia di merito sull’annullamento, ma si chiude sul piano dell’interesse alla decisione, venuto meno per effetto della stessa evoluzione amministrativa della vicenda.

Quanto alle spese, il Tribunale valorizza l’estrema peculiarità della vicenda sottesa e ne dispone la compensazione integrale tra le parti, con espressa statuizione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, con contestuale disposizione di oscuramento delle generalità ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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