Patteggiamento in appello e rinuncia ai motivi: ricorso inammissibile salvo pena illegale (Cass. pen. Sez. II n. 36732 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo delle parti concluso in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale. In ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Ne consegue che la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, disposta in primo grado e non devoluta con l’atto di impugnazione, non è censurabile in cassazione, non trattandosi di pena accessoria illegale.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23.06.2026 emessa su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della decisione del Tribunale di Nola del 24.11.2025, rideterminava la pena in anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 660,00 di multa, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, revocava le pene accessorie disposte dal primo giudice e applicava l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni, confermando nel resto.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con unico motivo il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133 e 235 cod. pen. Il ricorrente lamentava che, avendo la Corte territoriale rideterminato la pena e operato una rivalutazione della personalità del soggetto, avrebbe dovuto riconsiderare la disposta espulsione dal territorio dello Stato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dal rilievo che l’accordo concluso dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. comporta la rinuncia a proporre nel giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questioni rilevabili d’ufficio.
Il Collegio individua una sola eccezione a tale preclusione: l’irrogazione di una pena illegale. Sul punto richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 41254 del 04/07/2019 (Leone) e, più di recente, le pronunce di Sez. 2 n. 16611 del 29/04/2026 (Montella) e Sez. 7 n. 16776 del 13/04/2026.
La Corte chiarisce poi che, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Sul punto richiama Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018 (Bouachra), Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019 (Mariniello) e Sez. 5 n. 15505 del 19/03/2018 (Bresciani).
Applicando tali principi, la Corte rileva che la misura di sicurezza dell’espulsione è stata disposta nella sentenza di primo grado, che ne ha valutato i presupposti, e che sul punto nessuna questione risulta devoluta alla Corte di appello con l’atto di impugnazione. Non si tratta, pertanto, di pena accessoria illegale. Quanto alla deduzione relativa a una pretesa “differenza nelle cifre” tra corpo e dispositivo, essa è generica e priva di riscontro.
Difettando le condizioni legittimanti il ricorso, l’inammissibilità è pronunciata con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., disposizione speciale rispetto alla trattazione camerale partecipata dei ricorsi che investano la motivazione. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 235 c.p. – Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari