Rapina aggravata dalla riunione di persone: delibazione incidentale del numero dei correi (Cass. pen. Sez. VII n. 36397 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’aggravante della riunione di persone prevista dall’art. 112 cod. pen. è configurabile quando il giudice di merito riscontri il dato storico della partecipazione al reato di cinque o più persone, senza che occorra il formale accertamento della colpevolezza di ciascuno di esse. È sufficiente che la partecipazione del numero necessario di correi sia ritenuta, anche incidentalmente, mediante valorizzazione delle vicende contestate nei capi di imputazione corroborate dal riepilogo delle fonti di prova, e non sia esclusa in modo definitivo nella sua materialità. L’attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114, secondo comma, cod. pen. non è applicabile quando il numero dei concorrenti operi come aggravante speciale del reato, come nella rapina commessa da più persone riunite. La misura di sicurezza facoltativa dell’espulsione disposta a norma dell’art. 235 cod. pen. si fonda sulla pericolosità sociale valutata secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen..

Il Fatto

Due imputati erano tratti a giudizio per reati di rapina contestati ai capi A) e B), con l’aggravante di cui all’art. 112 cod. pen.. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 07/11/2025, confermava la dichiarazione di responsabilità e applicava a uno dei condannati la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.

Entrambi i condannati proponevano ricorso per cassazione con atti distinti, deducendo vizi della motivazione sul giudizio di responsabilità, sull’utilizzabilità del riconoscimento, sulla partecipazione concorsuale, sulla sussistenza dell’aggravante e sul diniego dell’attenuante. Uno dei ricorrenti censurava anche l’applicazione della misura di sicurezza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema del sindacato di legittimità sulla prova. I motivi volti a prefigurare una diversa lettura delle fonti probatorie sono dichiarati inammissibili per difetto di specificità e manifesta infondatezza. La Suprema Corte ribadisce che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997.

Quanto all’aggravante dell’art. 112 cod. pen., la Corte ricostruisce l’orientamento consolidato: è sufficiente il riscontro del dato storico della partecipazione di cinque o più persone, senza formale accertamento della colpevolezza di ciascuna, purché tale partecipazione non sia esclusa in modo definitivo nella sua materialità. Richiama sul punto Sez. V n. 8043 del 1983 e Sez. II n. 9857 del 2020. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva operato la necessaria delibazione incidentale sulla presenza di un gruppo di autori superiore a cinque, valorizzando le convergenti dichiarazioni delle persone offese e dei testimoni, seppur sinteticamente.

Il diniego dell’attenuante è respinto sul rilievo del tenore letterale dell’art. 114, secondo comma, cod. pen., che esclude l’applicabilità della minima partecipazione nelle ipotesi di aggravamento ai sensi dell’art. 112 cod. pen., dovendosi ritenere la disposizione riferibile anche ai casi in cui il numero dei concorrenti sia considerato aggravante speciale, come per la rapina. Viene richiamata Sez. II n. 6382 del 1996.

Quanto all’espulsione ex art. 235 cod. pen., la Corte ritiene congrua la valutazione di pericolosità sociale operata secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen., con richiamo a Sez. II n. 16400 del 2021 e Sez. V n. 23101 del 2020. Il motivo sul secondo ricorso relativo alle dichiarazioni spontanee è infine dichiarato inammissibile per mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell’impugnazione, richiamando Sez. IV n. 19364 del 2024. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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