Continuazione reati negata quando sussistono dubbi e favor rei (Cass. pen. Sez. 7 n. 8695 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati in sede di esecuzione incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena e richiede la prova positiva dell’originaria progettazione dei comportamenti criminosi. L’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, nemmeno in ossequio al principio del favor rei. Il controllo demandato alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili e dell’assenza di manifesta illogicità; eccede dai limiti della cognizione di legittimità ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, riservato al giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza proposta dal condannato volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di tre distinte sentenze.
Avverso tale ordinanza, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un unico articolato motivo, il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il giudice dell’esecuzione non avrebbe valorizzato né compiutamente analizzato, nella loro connessione, elementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, quali l’omogeneità delle violazioni penali, la prossimità temporale delle condotte e le simili modalità di esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha premesso che, nel provvedimento impugnato, non si ravvisa alcun argomento difensivo o circostanza di fatto che non sia stato riportato e apprezzato dal giudice dell’esecuzione. Le censure del ricorrente sono state qualificate come espressione di un mero dissenso o di un’alternativa lettura degli elementi già valutati, fondata su profili che il Tribunale aveva invece considerato in senso contrario.
Il giudice dell’esecuzione aveva infatti sottolineato l’eterogeneità delle condotte, la loro estemporaneità e la rilevante distanza temporale tra i fatti. Da tali elementi il Tribunale aveva tratto il convincimento che dovesse ritenersi indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi, in base ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, richiamando le Sezioni Unite e la giurisprudenza successiva.
La Corte ha quindi ribadito che l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, nemmeno invocando il favor rei, poiché il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in materia di trattamento sanzionatorio. Il principio del favor rei, pertanto, non opera in presenza di un accertamento negativo espresso dal giudice di merito.
Con riguardo al vizio di motivazione denunciato, gli Ermellini hanno richiamato il costante orientamento secondo cui eccede dai limiti della cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti riservati al giudice di merito. Il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, all’assenza di manifesta illogicità e alla coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo.
La decisione è stata pertanto dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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