Procura per il ricorso in cassazione, la specialità richiede che il conferimento non sia antecedente alla sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 1 n. 13548 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, il requisito della specialità della procura alle liti, previsto dagli artt. 365 e 83, comma terzo, c.p.c., non richiede la contestualità apparente del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo necessario soltanto che la procura sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso. Tale requisito impone, tuttavia, che il conferimento della procura non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto in forza di una procura conferita prima della pubblicazione della sentenza impugnata, ancorché materialmente congiunta all’atto, qualora la sua anteriorità risulti con evidenza dalla coincidenza integrale, nel testo e nelle sottoscrizioni, con la procura rilasciata per il precedente grado di giudizio.
Il Fatto
Il Tribunale di Pescara dichiarava il fallimento di una società in nome collettivo, su domanda di un creditore. La società proponeva reclamo, rigettato dalla Corte d’appello di L’Aquila con sentenza depositata il 22/12/2021.
La socia, anche quale legale rappresentante della società, proponeva ricorso per cassazione. Il Fallimento eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, osservando che il mandato, contenuto su foglio separato, non conteneva alcun riferimento alla sentenza impugnata ed era privo di data, risultando identico a quello rilasciato per il reclamo avverso la sentenza di fallimento. La Corte disponeva l’acquisizione dei fascicoli di parte e d’ufficio dei gradi di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, richiamato il quadro normativo di riferimento, ha ricordato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 36057 del 2022, secondo cui la specialità della procura, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c., è integrata dalla sua collocazione topografica: la firma per autentica apposta su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto è equiparata alla procura redatta a margine o in calce. Ne consegue che la procura si considera conferita per il giudizio di cassazione anche in assenza di espresso riferimento al provvedimento da impugnare, salvo che risulti in modo evidente la sua non riferibilità a tale giudizio. In applicazione del principio di conservazione, nei casi dubbi la procura va interpretata nel senso che consenta all’atto di produrre effetti.
Il Collegio ha poi precisato, conformemente alle Sezioni Unite n. 2075 del 2024, che il requisito della specialità impone nondimeno che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso. L’incorporazione della procura all’atto fa sì che la data di emissione del ricorso investa cronologicamente la procura stessa, la quale “nasce dopo la sentenza cui attiene e prima della propria notifica”.
Nel caso di specie, dagli atti acquisiti è emerso che la procura conferita per il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento risultava completamente identica, nel testo e nelle sottoscrizioni, a quella congiunta al ricorso per cassazione. Da tale coincidenza integrale è derivata la prova dell’anteriorità del conferimento rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata, con conseguente assenza del requisito della specialità richiesto dagli artt. 365 e 83, comma terzo, c.p.c.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese in favore del controricorrente. La Corte ha escluso la condanna alle spese del difensore, difettando i presupposti: l’attività del difensore munito di procura invalida resta provvisoriamente efficace e la procura è comunque idonea a instaurare il rapporto processuale con la parte rappresentata, come già ritenuto da Cass. n. 30137 del 2025.
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Nota della Redazione
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