Garanzia esclusa per infiltrazioni solo se danno da acque e terreni (Cass. civ. Sez. III n. 25125 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola che esclude dalla garanzia i danni conseguenti a inquinamento, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture non opera quando il danno lamentato dal terzo consista nella perdita d’acqua causata dalla rottura della condotta. L’analisi grammaticale della clausola impone di leggere ciascun complemento d’agente in collegamento con il proprio complemento di specificazione, con la conseguenza che l’esclusione riguarda i danni ad acque, terreni e colture, non i danni provocati dall’acqua. L’acqua è dunque il bene danneggiato, non la causa del danno. Ne deriva che l’ente gestore del ciclo idrico integrato, assicurando la propria responsabilità civile, non può aver inteso escludere la copertura per i danni da infiltrazione d’acqua, pena un’esegesi incoerente con lo scopo del contratto. La clausola che subordina la copertura ai danni causati da fatto accidentale va poi interpretata come riferita alla condotta colposa, non al caso fortuito.

Il Fatto

Alcuni proprietari di immobili hanno convenuto in giudizio la società concessionaria del servizio idrico e il consorzio d’ambito, lamentando danni da infiltrazione d’acqua alle fondazioni degli edifici, con cedimenti strutturali e fessurazioni. L’accertamento tecnico preventivo ha ricondotto il fenomeno alla rottura di una condotta idrica. La società convenuta ha chiamato in causa il Comune e ha agito in manleva verso la compagnia assicuratrice, con cui aveva stipulato nel 2006 una polizza di responsabilità civile.

Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria verso la società idrica, respingendo però la manleva, ritenendo operante l’esclusione per i danni da infiltrazione. La Corte d’appello, in riforma, ha accolto la domanda di garanzia, qualificando le infiltrazioni come contaminazione ai sensi della clausola di estensione. La compagnia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denunciava la mancata prova sull’efficacia temporale della garanzia, è inammissibile. La difesa dell’assicuratrice era formulata in termini dubitativi (“potrebbe”) e indeterminati (“ad esempio”), sicché non poteva impegnare il giudice d’appello né imporne la rilevazione d’ufficio. Analoga sorte tocca al secondo motivo, che passa per una rilettura delle risultanze della CTU e investe la valutazione del giudice di merito: il vizio di sussunzione presuppone l’accertamento in fatto come fermo e indiscusso.

Il terzo motivo non è fondato, ma la sentenza va corretta ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. La Corte ribadisce che la clausola riferita ai danni causati “in conseguenza di un fatto accidentale” non può escludere i fatti colposi, altrimenti il contratto sarebbe nullo per inesistenza del rischio ai sensi dell’art. 1895 cod. civ., “fatto accidentale” equivalendo a fortuito. Ma il punto decisivo è l’esegesi dell’art. 4 delle condizioni generali: la garanzia comprende i danni da contaminazione provocati da sostanze fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

La clausola di esonero 3.F non può essere letta nel senso sostenuto dalla ricorrente. Sul piano letterale, l’esclusione riguarda i danni causati da inquinamento, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, con la conseguenza che è esclusa la responsabilità per i danni da inquinamento di acque, da infiltrazione di terreni e da contaminazione di colture. Diversamente la clausola sarebbe grammaticalmente scorretta, non essendo concepibile un danno da “infiltrazione di colture”.

Anche l’analisi del periodo conferma questa lettura: il rischio escluso è quello di danni ad acque, terreni e colture. L’acqua è il bene danneggiato, non la causa del danno. Infine, il preambolo della polizza estende la validità a tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità connessa all’esercizio del ciclo idrico integrato: ritenere che l’ente gestore abbia escluso la copertura per i danni da infiltrazione d’acqua sarebbe interpretazione manifestamente incoerente con lo scopo del contratto.

Il quarto motivo è infondato: il giudicato invocato riguarda giudizi promossi da altri danneggiati, e l’art. 2909 cod. civ. limita gli effetti del giudicato alle parti, per cui l’efficacia riflessa non può essere invocata. Il quinto motivo è invece fondato: il giudice d’appello ha omesso di detrarre dall’indennizzo la franchigia richiesta in via subordinata. Il ricorso è accolto nei soli limiti di tale motivo, con cassazione e rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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