Prescrizione decennale dei buoni postali fruttiferi e decorrenza dalla scadenza del titolo (ABF Collegio di Napoli n. 3879 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni postali fruttiferi emessi prima dell’entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000 e per i quali non si siano compiuti i termini di prescrizione della normativa previgente, il diritto al rimborso del capitale e degli interessi si prescrive decorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, che opera retroattivamente nel suo complesso. La decorrenza non è quella del 1° gennaio successivo all’anno in cui i buoni cessano di essere fruttiferi, prevista dalla disciplina previgente. La mancata consegna del foglio informativo al sottoscrittore non impedisce all’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione quando ne venga richiesto il pagamento.

Il Fatto

La ricorrente, con il cointestatario, è titolare di un buono postale fruttifero sottoscritto il 28/11/2007, del valore nominale di € 2.500,00, appartenente alla serie contraddistinta dalla sigla “1A8”. L’intermediario ha negato il rimborso per intervenuta prescrizione.

La ricorrente lamenta di non essere stata informata della breve durata del titolo e della violazione degli obblighi informativi, perché il buono non recherebbe la data di scadenza né sarebbe stato consegnato il foglio informativo. Chiede in via principale il rimborso e in via subordinata il risarcimento del danno. L’intermediario eccepisce l’incompetenza dell’Arbitro ratione temporis e ratione materiae e, nel merito, la prescrizione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla competenza temporale, richiamando il Collegio di Coordinamento ABF n. 4656/2022, si osserva che la competenza dipende dalla causa petendi: se la contestazione investe la fase esecutiva del rapporto o l’esigibilità della prestazione, rileva la data della contestazione. La prescrizione, quale causa sopravvenuta di estinzione del credito, è vicenda successiva al rapporto e non sottrae la domanda all’Arbitro. Quanto alla competenza per materia, i buoni postali fruttiferi, per la loro non cedibilità e non negoziabilità, non sono strumenti finanziari ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter, T.U.F.; anche tale eccezione va respinta.

Nel merito, il ricorso non è accolto. Il titolo indica sul retro la serie “1A8” e la data di emissione del 28/11/2007. Il Collegio richiama la serie 1A8 con durata di 18 mesi e il regolamento dei fogli informativi, secondo cui i buoni diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del diciottesimo mese. Il buono è dunque scaduto il 28/05/2009.

Sulla decorrenza della prescrizione il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento ABF n. 6196/2024 e l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23006 del 28/07/2023: l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 ha esteso da cinque a dieci anni il termine e ne ha fissato la decorrenza alla data di scadenza del titolo, senza che possa operare la diversa regola dell’art. 176 del D.P.R. n. 156 del 1973, il cui innesto integrerebbe una “ibridazione” non consentita. La previsione negoziale del buono non può prevalere sulla previsione legale, ai sensi dell’art. 2936 cod. civ. Il termine utile per il rimborso è quindi maturato il 28/05/2019; la prima richiesta documentata è il reclamo del 05/12/2024. L’eccezione di prescrizione è pertanto fondata e la domanda principale di rimborso non può essere accolta.

Quanto alla domanda subordinata, il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento ABF n. 17814/2019 e la decisione n. 11113/2025: la mancata consegna del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, che decorre dalla scadenza del buono, e non costituisce ostacolo oggettivo all’esercizio del rimborso. La pretesa risarcitoria, infine, è sottratta alla competenza temporale dell’Arbitro: il collocamento risale al 28/11/2005 e la prescrizione è maturata il 29/05/2019, mentre il ricorso è stato presentato l’11/06/2025, oltre il limite del sesto anno precedente previsto dalla Sez. I, par. 4, comma 4, delle disposizioni sul procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2936 c.c.

Tutte le 16 sentenze sull'art. 2936 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *