Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi postali cointestati e legittimazione del contitolare superstite (ABF Collegio di Roma n. 3757 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali della serie AE, emessi sotto il d.m. 13.10.1995 e non ancora prescritti alla data di entrata in vigore del d.m. Tesoro 19.12.2000, il diritto al rimborso del capitale e degli interessi si prescrive nel termine di dieci anni dalla scadenza del titolo, per effetto dell’art. 8 del d.m. 19.12.2000 e della norma transitoria di cui all’art. 10, comma 2. La previsione negoziale stampata sul buono, che fissa la decorrenza dal 1° gennaio successivo all’anno di cessazione della fruttuosità, non può prevalere sulla previsione legale, in forza dell’art. 2936 c.c.. Ai sensi dell’art. 2935 c.c., l’impossibilità di far valere il diritto rileva come fatto impeditivo solo se deriva da cause giuridiche, non da impedimenti soggettivi o da ostacoli di mero fatto, e non comprende l’ignoranza del titolare circa l’esistenza o la prescrittibilità del diritto. Nei buoni cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascun contitolare può riscuotere anche dopo il decesso degli altri.
Il Fatto
Il ricorrente agisce quale cointestatario di un buono fruttifero postale della serie AE, sottoscritto il 20.3.1996, lamentando il rifiuto dell’intermediario al rimborso per intervenuta prescrizione. Espone di aver appreso dell’esistenza del titolo solo anni dopo la morte del cointestatario e di essersi attivato non appena rinvenutolo; sul buono il timbro relativo agli interessi e alla scadenza è scolorito e illeggibile, circostanza che lo avrebbe indotto in errore anche sul termine prescrizionale. Chiede la liquidazione del buono.
L’intermediario eccepisce l’incompetenza dell’Arbitro per materia e per limite temporale e, nel merito, sostiene che il diritto si è prescritto il 21.3.2018, decorsi dieci anni dalla scadenza; nega inoltre che possano essersi ingenerati affidamenti sull’imprescrittibilità del diritto. Il ricorrente insiste per la liquidazione, l’intermediario per il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di competenza. Sul limite temporale richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 4656 del 21.3.2022: per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma quella del rifiuto del rimborso. Sulla competenza per materia richiama la decisione n. 5674/2013, che, raccordando le Disposizioni della Banca d’Italia del 29.7.2009 con l’art. 1, comma 1-ter, TUF, nega ai buoni postali la qualifica di strumenti finanziari, essendo incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati; l’eccezione è quindi disattesa.
Quanto alla legittimazione, il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 19782/2020: nei buoni cointestati con pari facoltà di rimborso ciascun contitolare ha diritto di riscuoterli anche in caso di decesso degli altri, senza necessità di quietanza congiunta con i coeredi, salvo un concreto interesse dell’intermediario all’accertamento verso tutti per l’opposizione di un coerede, evenienza non ricorrente.
Sul merito, il Collegio esamina il buono prodotto e ne ricava la data di emissione (20.3.1996), il numero progressivo e la parziale illeggibilità del timbro relativo alla serie e ai rendimenti. Ove sia stampata l’indicazione “a termine” senza alcun riferimento alla serie, questa si desume dalla data di emissione. Applica quindi l’art. 8 del d.m. Tesoro 19.12.2000, che fissa la prescrizione decennale dalla scadenza, esteso ai titoli già emessi e non ancora prescritti dalla norma transitoria dell’art. 10, comma 2, in linea con la decisione del Collegio di coordinamento n. 6196 del 24.5.2024 e con Cass. n. 19243 del 7.7.2023 e Cass. n. 23006 del 28.7.2023. La clausola del buono che ancora la decorrenza al 1° gennaio successivo non prevale sulla legge, per l’art. 2936 c.c..
Il Collegio esclude poi che l’illeggibilità del timbro o l’ignoranza del titolo valgano a sospendere il termine: secondo l’art. 2935 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, rilevano solo le cause giuridiche di impedimento, non gli ostacoli di mero fatto né l’ignoranza del titolare. Il termine è dunque decorso dalla scadenza del 20.3.2008 ed è maturato il 21.3.2018, mentre la prima richiesta scritta di rimborso risale al 12.2.2025. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione
- Art. 2936 c.c. – Inderogabilità delle norme sulla prescrizione
- Art. 1 TUF – Definizioni