Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi dalla scadenza e irrilevanza del foglio informativo (ABF Collegio di Napoli n. 3880 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai buoni fruttiferi postali appartenenti a serie emesse prima dell’entrata in vigore del D.M. 19/12/2000 e per i quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previgenti si applica l’art. 8 del medesimo decreto, che fissa la prescrizione, per capitale e interessi, in dieci anni dalla data di scadenza del titolo. La disciplina opera retroattivamente nel suo complesso, senza ibridazione con il previgente termine quinquennale e con la diversa decorrenza dell’art. 176 d.P.R. n. 156/1973. La mancata consegna del foglio informativo al sottoscrittore non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, che decorre dalla scadenza del buono. La domanda risarcitoria fondata sulla violazione degli obblighi informativi resta sottratta alla competenza temporale dell’Arbitro.

Il Fatto

Il ricorrente espone di aver sottoscritto un buono fruttiferi postali emesso il 16/11/2002, del valore nominale indicato in atti, del quale l’intermediario ha negato il rimborso per intervenuta prescrizione. Lamenta la violazione degli obblighi informativi, perché il titolo non recherebbe indicazioni sul numero di serie, sui rendimenti né sulla data di scadenza o sulla durata.

Insoddisfatto dell’esito del reclamo, il ricorrente chiede all’Arbitro l’accertamento del diritto al rimborso con i rendimenti maturati. L’intermediario eccepisce l’incompetenza dell’ABF ratione temporis e ratione materiae e, nel merito, la prescrizione: il buono appartiene alla serie a termine AA5, scaduto nel 2009 e prescritto dieci anni dopo, mentre la prima richiesta documentata è del 26/11/2025.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Sulla competenza temporale richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4656/2022: rileva la data della contestazione quando oggetto del ricorso sia l’esigibilità della prestazione di restituzione, e non la fase genetica del rapporto. La prescrizione, causa sopravvenuta di estinzione del credito, appartiene allo svolgimento del rapporto, peraltro scaduto dopo il 01/01/2009. Il criterio vale anche per le nuove disposizioni applicabili ai ricorsi dal 01/10/2022. Sulla competenza per materia il Collegio richiama la stessa decisione: la non cedibilità e la non negoziabilità dei buoni impediscono di qualificarli come strumenti finanziari.

Nel merito il ricorso non è accolto. Dal titolo risulta la dicitura “a termine” e il timbro con data e luogo di emissione; in mancanza di indicazione della serie, questa si desume dalla data di emissione. Il buono del 16/11/2002 appartiene quindi alla serie AA5, istituita con D.M. 12/09/2002, con durata massima di sette anni.

Sul termine prescrizionale il Collegio segue il principio del Collegio di Coordinamento ABF n. 6196/2024, che richiama l’ordinanza della Cassazione n. 23006 del 28/07/2023: l’art. 8 del D.M. 19/12/2000 si applica per intero, nella durata decennale e nella decorrenza dalla data di scadenza. Applicare il termine quinquennale con la diversa decorrenza dell’art. 176 d.P.R. n. 156/1973 sarebbe un'”ibridazione” non consentita. La clausola negoziale non può prevalere sulla previsione legale per l’art. 2936 c.c.

Il buono è dunque scaduto il 16/11/2009 e il termine utile è maturato nel 2019, prima del reclamo del 26/11/2025: l’eccezione di prescrizione è fondata. Sull’omessa consegna del foglio informativo il Collegio richiama ABF n. 17814/2019 e la più recente ABF n. 11113/2025: l’inadempimento non costituisce ostacolo oggettivo all’esercizio del rimborso.

La domanda risarcitoria è invece sottratta alla competenza temporale dell’Arbitro, perché il collocamento risale al 16/11/2002 e le disposizioni applicabili escludono le controversie su operazioni anteriori al sesto anno precedente la proposizione del ricorso, presentato il 15/12/2025. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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