Prescrizione decennale della pretesa risarcitoria dei medici specializzandi e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 3 n. 6298 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno per la tardiva e incompleta trasposizione delle direttive CEE in favore dei medici specializzandi, il termine di prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999, che ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, determinando la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe emanato ulteriori atti di adempimento alla normativa europea. Il ricorso che ripropone la questione della decorrenza della prescrizione, senza prospettare atti interruttivi nel decennio, è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., quando la sentenza impugnata si sia conformata all’orientamento consolidato della Corte di cassazione e delle Sezioni Unite.
Il Fatto
Un gruppo di medici, che avevano frequentato le scuole di specializzazione tra il 1980 e il 1990, convennero in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri competenti, chiedendo il riconoscimento del diritto a un’adeguata remunerazione o, in subordine, il risarcimento del danno per la ritardata attuazione delle direttive europee in materia. Il Tribunale rigettò la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione e condannando gli attori alle spese. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 gennaio 2024, confermò la decisione, ritenendo la questione dell’individuazione del termine di prescrizione risolta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata si era conformata all’orientamento consolidato in materia. I giudici di legittimità hanno ricordato che la situazione di inadempienza dello Stato italiano, per i medici che avevano maturato i requisiti tra il 1983 e l’anno accademico 1990-1991, è rimasta tale fino alla parziale attuazione della normativa europea operata dall’art. 11 della legge n. 370/1999.
La norma, riconoscendo la borsa di studio solo a favore dei beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, ha reso ragionevolmente certo ai soggetti esclusi che lo Stato non avrebbe emanato altri atti di adempimento. Da quel momento, quindi, ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione decennale della pretesa risarcitoria. Tale principio, già affermato dalla sentenza n. 10813 del 2011 e confermato dalle Sezioni Unite n. 17619 del 2022, non ha subito smentite successive.
I ricorrenti non hanno allegato di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel decennio compreso tra il 27 ottobre 1999 e il 27 ottobre 2009. La Corte ha pertanto ritenuto corretta la conclusione della sentenza impugnata circa l’avvenuta prescrizione del diritto fatto valere. La riproposizione di tesi costantemente smentite ha inoltre integrato gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., con conseguente condanna al pagamento dell’ulteriore somma e di quella in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.