Prescrizione della sanzione paesaggistica e ordine tra condono e nulla osta (C.G.A.R.S. n. 474 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 è soggetta al termine quinquennale di prescrizione, il cui dies a quo non decorre, di regola, prima del rilascio del titolo edilizio in sanatoria, poiché solo con il condono viene acclarato il diritto del privato a conservare il manufatto. Nei casi eccezionali in cui il nulla osta dell’Autorità preposta al vincolo paesaggistico sopravvenga al provvedimento di concessione in sanatoria, il termine prescrizionale decorre dal momento di esercizio della valutazione di compatibilità paesaggistica. Diversamente opinando, la prescrizione inizierebbe a maturare prima dell’accertamento della compatibilità dell’intervento con il vincolo, con esito paradossale. La regola generale e la sua eccezione vanno pertanto applicate distinguendo l’ordine cronologico tra condono e nulla osta.
Il Fatto
Il Dipartimento regionale dei beni culturali ha ingiunto alla proprietaria, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, il pagamento di una somma complessiva per la realizzazione di un fabbricato considerato abusivo sotto il profilo paesaggistico. La donna ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, eccependo tra l’altro la prescrizione della pretesa, sul presupposto che il termine quinquennale decorresse dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendo prescritta la pretesa e annullando il decreto. L’Amministrazione ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 28 della legge n. 689/1981 e richiamando i principi già enunciati dal C.G.A.R.S. in materia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la natura giuridica della misura e richiama il proprio orientamento, secondo cui, nella vicenda condonistica, la prescrizione non può decorrere fino a quando il Comune non abbia rilasciato la sanatoria. È solo con il permesso di costruire in sanatoria che si acclara il diritto del privato a mantenere il bene, in armonia con il principio dell’art. 2935 cod. civ.
Su questa base il C.G.A.R.S. aveva già affermato, con la sentenza n. 95 del 2021, che nei casi eccezionali in cui il nulla osta della Soprintendenza sopravvenga al condono, il dies a quo coincide con l’esercizio della valutazione dell’Autorità preposta al vincolo. La regola generale resta quella del rilascio del titolo, ma cede quando l’ordine cronologico è invertito.
Il Collegio verifica quindi la fattispecie concreta e rileva che la domanda di condono è stata presentata nel 1986, la concessione in sanatoria rilasciata nel 1997 e che solo successivamente, su istanza della stessa interessata di accertamento di compatibilità paesaggistica, la Soprintendenza ha constatato il lieve danno al paesaggio, subordinando il mantenimento al pagamento della sanzione pecuniaria. Il nulla osta ha dunque seguito il titolo in sanatoria.
Da qui la conclusione: la sentenza appellata ha richiamato i principi corretti senza applicarli alla specifica ipotesi, nella quale la decorrenza del termine non può risalire al rilascio del titolo ma al successivo momento valutativo. La pretesa non era pertanto prescritta alla data di adozione del decreto.
L’appello è accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto. La specifica natura della res controversa giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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