Prospetto e responsabilità dell’amministratore non esecutivo nella banca (Cass. civ. Sez. II n. 24241 del 30.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative previste dall’art. 191, comma 2, d.lgs. n. 58/1998, nella formulazione applicabile ratione temporis, il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni è solidalmente responsabile per omessa vigilanza quando, venuto a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbia fatto quanto poteva per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze. Il dovere di agire informati non è rimesso alle segnalazioni degli organi delegati. L’illecito da prospetto ha natura permanente e il momento di consumazione coincide con la pubblicazione del prospetto, non con la sua approvazione. Alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015 continua ad applicarsi la disciplina previgente, poiché il principio del favor rei non si estende alle sanzioni amministrative.

Il Fatto

La Consob, con delibera del 2017, applicò a un consigliere di amministrazione di una banca popolare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 30.000,00, per effetto del cumulo giuridico tra le sanzioni previste per due aumenti di capitale deliberati nel 2014, i cui prospetti omettevano informazioni rilevanti. Contestava, in particolare, l’omessa indicazione delle modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni, l’omessa informativa sui finanziamenti strumentali all’acquisto di azioni proprie e la mancata rappresentazione di notizie relative alla mancata evasione delle richieste di vendita e al c.d. blocking period.

Il giudizio di opposizione si concluse con la riduzione della sanzione a euro 26.500,00, essendo stata esclusa l’imputabilità della terza contestazione. I giudici di merito ritennero sussistenti le violazioni e la responsabilità dell’amministratore, nonostante la breve permanenza in carica, qualificando l’illecito come permanente. Avverso tale sentenza il soccombente propose ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. L’art. 94, comma 2, T.U.F., nella versione applicabile, individua il destinatario del prospetto nel pubblico degli investitori e non nell’autorità di vigilanza. Ne deriva che il momento di consumazione dell’illecito non è quello dell’approvazione del prospetto carente di informazioni, ma quello della sua pubblicazione.

La Corte esclude l’applicabilità della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 72/2015, poiché l’art. 6 del medesimo decreto ne circoscrive l’operatività alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni attuative. Il principio del favor rei, di matrice penalistica, non si estende, in assenza di specifica previsione, alla materia delle sanzioni amministrative, governata dal tempus regit actum.

Quanto alla posizione dell’amministratore senza delega, la Corte richiama il criterio dell’art. 2392, secondo comma, cod. civ., che connota le funzioni gestorie anche in chiave omissiva. Il dovere di agire informati degli amministratori non esecutivi, sancito dall’art. 2381, commi terzo e sesto, cod. civ., non è subordinato alle segnalazioni dei delegati: anch’essi devono possedere costante conoscenza del business bancario e concorrere al governo dei rischi. L’illecito è permanente, sicché la breve permanenza in carica non esclude la responsabilità, una volta provata la conoscenza dei fatti.

Il terzo motivo è infondato. Le sanzioni pecuniarie irrogate dalla Consob, diverse da quelle per manipolazione del mercato, non hanno natura sostanzialmente penale e non pongono un problema di compatibilità con le garanzie dell’art. 6 CEDU. Il quarto motivo è infondato, poiché il giudice di merito non è soggetto a parametri fissi di proporzionalità ed è tenuto a commisurare la sanzione entro i limiti edittali secondo i parametri dell’art. 11, legge n. 689/1981. Il quinto motivo è inammissibile per novità della censura e violazione del principio di autosufficienza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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