La notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi non richiede la relata, e il socio illimitatamente responsabile può impugnare gli atti presupposti non notificati (Cass. civ. Sez. 5 n. 8414 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione degli atti impositivi, eseguita dall’ufficio finanziario direttamente a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982, non necessita di relata di notifica né di annotazioni specifiche sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui il plico è stato consegnato. L’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato in base alla presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.. In materia di società di persone, l’Amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione coattiva di un debito tributario accertato nei confronti della società, notificando l’avviso di mora direttamente al socio illimitatamente responsabile, ancorché rimasto estraneo agli atti di accertamento, senza che ne consegua lesione del diritto di difesa, potendo il socio impugnare con l’avviso di mora anche gli atti presupposti non notificatigli, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall’Agenzia delle entrate – Riscossione per il recupero di somme dovute in relazione a molteplici avvisi di accertamento per Irpef, Iva e Irap, relativi a diverse annualità e alla sua qualità di socio accomandatario di una società di persone.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’atto impugnato con riferimento ad alcuni avvisi. L’appello dell’Agenzia delle entrate veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale, la quale, tra l’altro, escludeva la responsabilità del socio per le obbligazioni sociali. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate – Riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo di ricorso, entrambi ritenuti fondati. In relazione al primo, relativo alla notifica dell’avviso di accertamento, la Suprema Corte afferma il principio secondo cui la notificazione degli atti impositivi può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale, senza necessità di relata di notifica. A sostegno di tale conclusione, la pronuncia richiama la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., in virtù della quale l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario si considera ritualmente consegnato a quest’ultimo, richiamando il precedente di Cass. n. 6702/2025. Risulta pertanto errata l’affermazione del giudice d’appello circa il mancato rinvenimento in atti dell’atto completo di notificazione.
Sul terzo motivo, la Corte affronta la questione della responsabilità del socio per i debiti della società di persone. Viene ribadito che, ai sensi degli artt. 2267, comma 1, e 2291, comma 1, c.c., i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. L’Amministrazione finanziaria può quindi procedere alla riscossione coattiva nei confronti del socio, ancorché questi sia rimasto estraneo agli atti di accertamento prodromici alla formazione del ruolo. Tale possibilità non lede il diritto di difesa, in quanto il socio può impugnare l’avviso di mora unitamente agli atti presupposti non notificati o irregolarmente notificati, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992. La Corte richiama sul punto i precedenti di Cass. n. 25765/2014, Cass. n. 11228/2007, Cass. n. 6020/2020 e Cass. n. 20704/2014.
La sentenza impugnata viene pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. Il secondo motivo di ricorso, riguardante un’asserita omessa pronuncia, resta assorbito dall’accoglimento degli altri.
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Nota della Redazione
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