Sanzioni disciplinari notarili: ravvedimento operoso alternativo alle attenuanti generiche (Cass. civ. Sez. II n. 16508 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari notarili, l’attenuante del ravvedimento operoso e le cosiddette attenuanti generiche per incensuratezza disciplinare, previste entrambe dall’art. 144, comma 1, della legge n. 89/1913, sono attenuanti ad effetto speciale e reciprocamente alternative: ciascuna conduce alla medesima sostituzione della sanzione edittale della sospensione con la sanzione pecuniaria della art. 138, lett. d), della legge n. 89/1913. Una volta operata tale sostituzione, la sanzione applicata non può essere ulteriormente ridotta di un sesto, perché la riduzione frazionaria presuppone che la sanzione irrogata resti quella edittale. La discrezionalità del giudice del reclamo nella determinazione della misura della sanzione sostitutiva, fondata sulla durata e sulla gravità della violazione, non è sindacabile in sede di legittimità. È invece estraneo al giudizio di reclamo davanti alla Corte d’Appello, in quanto giudizio in unico grado, il raddoppio del contributo unificato dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Il notaio ricorrente era stato sottoposto a procedimento disciplinare dalla competente Commissione regionale, che aveva accertato la violazione dell’obbligo di tenuta del repertorio per un periodo di circa un mese, con tardiva annotazione di quarantanove atti. Riconosciute le attenuanti generiche per incensuratezza disciplinare, la Commissione aveva sostituito la sanzione edittale della sospensione dall’esercizio della professione con una sanzione pecuniaria, quantificata in misura inferiore alla metà del massimo edittale.
Il notaio aveva invocato anche l’attenuante del ravvedimento operoso, per essersi adoperato, dopo la scadenza, a riportare gli atti sui fascicoli vidimati. Il reclamo proposto alla Corte d’Appello era stato rigettato, con condanna alle spese e con l’indicazione dei presupposti per l’imposizione dell’ulteriore contributo unificato. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dei criteri ermeneutici e dell’art. 144, comma 1, della legge n. 89/1913, sostenendo la natura non alternativa ma cumulabile delle due attenuanti e invocando la riduzione di un sesto della sanzione pecuniaria per il ravvedimento operoso, con richiamo alla giurisprudenza di legittimità che aveva riconosciuto tale attenuante nell’annotazione tardiva degli atti sui fascicoli di repertorio.
La Corte esclude anzitutto l’inammissibilità del richiamo all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., osservando che l’art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011, nel limitare il ricorso ai soli casi dei numeri 3) e 5), non abroga la sovraordinata previsione dell’art. 111, comma 7, Costituzione sulla sindacabilità del vizio di motivazione quando questa sia mancante, meramente apparente o contraddittoria.
Nel merito, la Corte condivide la lettura dell’ordinanza impugnata. L’art. 144 della legge notarile configura sia le attenuanti generiche sia il ravvedimento operoso come attenuanti ad effetto speciale, che conducono alla medesima sostituzione della sospensione con la pena pecuniaria. Le due attenuanti sono quindi alternative tra loro e la sostituzione esaurisce l’unica diminuzione consentita.
La riduzione frazionaria di un sesto, osserva la Corte, è prevista per il solo caso in cui la sanzione applicata resti quella edittale, non quando operi il meccanismo sostitutivo dell’art. 144. In difetto di una norma assimilabile all’art. 69 cod. pen., non applicabile analogicamente agli illeciti disciplinari notarili in presenza di una diversa disciplina di settore, la misura della sanzione sostitutiva resta affidata alla valutazione della gravità effettiva della violazione e della sua durata.
Il secondo motivo è invece accolto. Il giudizio di reclamo davanti alla Corte d’Appello avverso la decisione della Commissione regionale non è un giudizio di tipo impugnatorio, ma un giudizio in unico grado; ne segue che non poteva darsi atto dei presupposti per l’imposizione dell’ulteriore contributo dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, che opera solo per le impugnazioni in senso proprio. La prevalente soccombenza del ricorrente sul motivo di merito giustifica la condanna alle spese.
Nota della Redazione
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