Bis in idem e reati associativi richiedono prova della diversità del sodalizio (Cass. pen. Sez. VI n. 32058 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di bis in idem di cui all’art. 649 cod. proc. pen. impone, per i reati associativi, un accertamento effettivo e non meramente formale della diversità del sodalizio. Non basta che la nuova contestazione prospetti un organismo diverso, né che coinvolga soggetti prima non processati: occorre verificare in concreto che le due associazioni siano distinte, conservando entrambe autonomia decisionale ed operativa, con un diverso programma criminale e nuove condotte. In presenza di contestazione “aperta”, il giudicato copre i fatti accertati fino al limite temporale individuato nella prima sentenza, con onere dell’accusa di provare il protrarsi della condotta oltre quel limite. Il giudice deve optare, in caso di margini di incertezza, per la soluzione più favorevole all’imputato.

Il Fatto

Il ricorrente è stato raggiunto da custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e artt. 81 e 110 cod. pen., nell’ambito di un procedimento che ipotizza una federazione tra piazze di spaccio romane. Il Tribunale del riesame ha respinto l’istanza ex art. 309 cod. proc. pen.

La difesa ha eccepito la violazione del divieto di bis in idem: per la medesima piazza di spaccio il ricorrente era già stato condannato in via definitiva per il delitto associativo, con sentenza divenuta irrevocabile. Il Tribunale ha ritenuto le due associazioni differenti per composizione soggettiva e oggetto del patto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato e assorbente. La Corte ricostruisce la nozione di “medesimo fatto” come identità storico-naturalistica, comprensiva di condotta, evento e nesso causale, valutati in dimensione empirica. Richiama Sezioni Unite n. 34655 del 2005 e la giurisprudenza costituzionale (C. cost. n. 200 del 2016 e n. 149 del 2022), secondo cui la garanzia tutela l’imputato contro la prospettiva di un secondo processo, a prescindere dall’esito del primo.

Nei reati associativi, l’associazione può modificare struttura e programma nel tempo. Per escludere l’idem factum non rilevano i mutamenti di ruoli o equilibri interni, ma è necessario accertare il passaggio a una diversa organizzazione criminale o una successione tra organismi distinti. Richiama Sez. VI n. 28116 del 2015 e, per l’autonomia dei sodalizi, Sez. II n. 27116 del 2014.

Trattandosi di reato permanente, assume rilievo il periodo della contestazione. Se “aperta”, occorre individuare il limite temporale del primo accertamento coperto da giudicato. La permanenza si considera cessata con la sentenza di primo grado, ma ciò non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all’accusa la prova del protrarsi della condotta (Sez. II n. 37104 del 2023).

Il Tribunale ha desunto l’asserita diversità primariamente dal tipo di contestazione, sul piano formale, senza una penetrante analisi del tema fattuale e strutturale. È mancata la concreta illustrazione delle ragioni dell’operatività di un diverso sodalizio e della sussistente affectio societatis. Non è sufficiente che il nuovo procedimento comprenda i fornitori stabili prima non coinvolti: sarebbe mutato solo l’angolo prospettico, non il fatto commesso.

L’ordinanza è dunque annullata con rinvio per un supplemento di motivazione sulla reale diversità del fatto associativo. La ragione assorbente travolge le doglianze cautelari, che assumono fisionomia diversa a seconda della conferma o meno della gravità indiziaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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