Proscioglimento per tenuità del fatto e divieto di bis in idem (Cass. pen. Sez. VI n. 34782 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, divenuta irrevocabile, è idonea a integrare il precedente giudicato sul medesimo fatto e preclude un nuovo procedimento penale ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. Il giudice di merito che ometta di esaminare la questione del ne bis in idem, tempestivamente proposta con i motivi di appello, incorre in un error in procedendo, deducibile per cassazione. Il raffronto tra il fatto accertato nella sentenza impugnata e quello oggetto del proscioglimento irrevocabile, ove evidenzi identità di tempus commissi delicti e di modalità esecutive, impone l’annullamento senza rinvio della condanna.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 13 gennaio 2025, aveva confermato la condanna dell’imputato per il reato di evasione di cui all’art. 385 cod. pen., commesso quando era stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, su una scala esterna alla stessa. Avverso tale pronuncia il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione.
Il ricorrente rappresenta di aver prodotto, con i motivi nuovi depositati presso la Corte territoriale, la sentenza con cui il medesimo giudice di appello lo aveva assolto per lo stesso episodio di evasione, perché non punibile per particolare tenuità del fatto, divenuta irrevocabile. La Corte di appello, tuttavia, non aveva svolto alcuna argomentazione su questa richiesta difensiva, pure ribadita nelle conclusioni scritte.
La Motivazione della Corte
La Sezione VI ritiene il ricorso fondato. Il difensore aveva allegato ai motivi nuovi la sentenza con cui la Corte di appello aveva assolto l’imputato dal reato di evasione perché non punibile per particolare tenuità del fatto, divenuta irrevocabile. La lettura del capo di imputazione di quella pronuncia consente di rilevare agevolmente che si tratta del medesimo fatto ascritto all’imputato nel procedimento definito con la sentenza impugnata.
La Corte di merito, però, non ha esaminato la deduzione difensiva, tempestivamente proposta e ribadita in udienza. La questione del ne bis in idem era stata regolarmente introdotta in appello, ma non è stata scrutinata dal giudice territoriale.
Il Collegio precisa che il rilievo è stato correttamente devoluto alla Corte di legittimità con il ricorso per cassazione, come affermato da Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020, Balivo, Rv. 279061, risolvendosi in un error in procedendo. Il confronto tra il fatto ritenuto nella sentenza impugnata e quello oggetto della sentenza irrevocabile di proscioglimento evidenzia con immediatezza l’identità del fatto, con riguardo sia al tempus commissi delicti sia alle modalità esecutive: in entrambe le sentenze si dà atto che l’imputato era stato notato fuori dell’abitazione, mentre si trovava su una scala esterna.
La Corte afferma quindi che la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto è idonea a integrare il precedente giudicato sul medesimo fatto, in ossequio al principio dell’art. 649 cod. proc. pen., secondo cui l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per esservi precedente giudizio sullo stesso fatto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.