Opposizione a decreto penale richiede istanza di restituzione nel termine (Cass. pen. Sez. IV n. 35178 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., presuppone un’inequivoca manifestazione di volontà dell’interessato diretta a ottenere la restituzione, che non può essere confusa con la sola indicazione dell’elemento di fatto che la giustifica. Non sono richiesti particolari requisiti formali, essendo sufficiente che l’istanza non sia generica e che ne risulti certa la provenienza dall’imputato, anche ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. L’onere di allegazione gravante sull’istante non si tramuta in onere di prova, e il giudice deve disporre la restituzione anche quando residui incertezza sulla effettiva conoscenza del provvedimento. Resta però fermo che la richiesta deve essere proposta entro il termine previsto a pena di decadenza: la sua proposizione tardiva ne determina l’inammissibilità.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato perché tardivamente proposta la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. La difesa aveva originariamente promosso un incidente di esecuzione, prospettando una possibile violazione del divieto di bis in idem; solo dopo la consultazione degli atti, il 31 marzo 2026, era sorta l’esigenza di chiedere la restituzione nel termine, domandata all’udienza del 2 aprile 2026.

Secondo il giudice dell’esecuzione, la ricorrente aveva avuto conoscenza del decreto penale non oltre il 12 gennaio 2026, data di deposito dell’istanza ex art. 649 cod. proc. pen., o al più tardi con la memoria difensiva del 14 gennaio 2026, con cui la difesa aveva dedotto che la notificazione era stata eseguita a persona non convivente. Contro tale ordinanza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il Collegio premette di poter accedere all’esame degli atti per risolvere la questione, secondo il pacifico orientamento risalente a Sez. U n. 42792 del 31/10/2001. Dalla memoria depositata il 14 gennaio 2026 emerge che la difesa aveva già rappresentato la circostanza della notificazione a persona non convivente, poi posta a fondamento della domanda: da tale deduzione è stata correttamente desunta l’effettiva conoscenza del decreto non opposto, conclusione che neppure la ricorrente contesta.

Il nodo giuridico è diverso. L’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. prevede che il destinatario del decreto penale che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento sia restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione. Oltre al rispetto del termine del comma 2-bis e all’individuazione del giudice competente, il codice non prevede ulteriori requisiti formali. La Corte richiama Sez. I n. 45388 del 14/07/2015, secondo cui non sono richiesti particolari requisiti formali, essendo sufficiente che l’istanza non sia generica e che ne risulti certa la provenienza dall’imputato. Gravando sull’istante un onere di allegazione e non di prova, e dovendo il giudice disporre la restituzione anche in caso di incertezza residua, come affermato da Sez. I n. 12842 del 01/04/2025 e da Sez. IV n. 22509 del 04/05/2018.

Tuttavia, osserva il Collegio, pur in assenza di requisiti di forma il subprocedimento presuppone necessariamente una richiesta, termine più volte ripetuto nella disposizione, ovvero un’inequivoca manifestazione di volontà circa la restituzione nel termine per impugnare. Essa non può confondersi con la sola indicazione dell’elemento di fatto che la giustifica. Nella specie tale richiesta è stata avanzata soltanto il 2 aprile 2026, ben oltre il termine previsto a pena di decadenza.

La Corte esclude poi che l’attesa delle verifiche sul dedotto bis in idem potesse giustificare il differimento. I due rimedi sono diversi nei presupposti, nell’individuazione dell’autorità competente e nel tipo di tutela: si ammette anzi che la richiesta di restituzione nel termine sia logicamente subordinata o alternativa all’accertamento della validità del titolo esecutivo, con le conseguenze sulla competenza del giudice dell’esecuzione, come da Sez. I n. 4520 del 15/01/2026. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria di tremila euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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