Evasione e particolare tenuità: la prova mancante non fonda il diniego (Cass. pen. Sez. VI n. 40834 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione degli arresti domiciliari, a condizione che la fattispecie concreta presenti un’offensività minima all’esito di una valutazione complessa e congiunta degli indicatori della condotta, del danno e della colpevolezza. Il giudice non può fondare il diniego della esimente sul ritenuto difetto di prova in ordine alle modalità e alla durata dell’allontanamento, traendo da tale lacuna conclusioni sfavorevoli per l’imputato. È invece adeguata, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità, la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dalla norma, purché ritenuto decisivo. La particolare tenuità va esclusa, in ogni caso, ove emerga l’abitualità della condotta.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen., per essersi allontanato senza autorizzazione dall’abitazione ove era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Avverso la sentenza di secondo grado il difensore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: la violazione del termine minimo a comparire in appello, l’omessa pronuncia sulla relativa eccezione di nullità, il vizio di motivazione sulla attendibilità delle prove dichiarative e sul travisamento delle prove documentali, e infine il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, trattati congiuntamente, sono dichiarati manifestamente infondati. La Suprema Corte richiama la regola delle Sezioni unite n. 41214 del 2024 e n. 42125 del 2024: la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., che fissa in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, si applica ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024. Nel caso concreto l’atto di appello risulta depositato l’11 maggio 2023, sicché il termine non era ancora operante.

Quanto all’eccezione di nullità a regime intermedio per omessa motivazione, la Corte osserva che, ove nel giudizio di merito sia stata dedotta una pretesa violazione di norme processuali, il giudice non deve dare luogo ad alcuna motivazione se la violazione denunciata non sussiste. Non è pertanto invocabile in sede di legittimità il difetto di motivazione su un’eccezione infondata, non essendosi il giudice a quo soffermato su di essa nel percorso argomentativo.

Il motivo relativo alla attendibilità delle prove dichiarative è inammissibile, perché introduce argomentazioni di fatto estranee al giudizio di legittimità e sollecita un diverso apprezzamento delle circostanze già valutate dalla Corte territoriale. Quest’ultima ha ritenuto irrilevante la divergenza tra il luogo di residenza e quello del controllo, risultando dagli atti che l’imputato era sottoposto agli arresti domiciliari in un preciso civico ove è stata constatata la sua assenza. La Corte di appello ha inoltre svalutato la deposizione della testimone, ritenendo la prova dell’operante di polizia giudiziaria esaustiva. Sul travisamento della prova, in caso di doppia conforme, la censura è deducibile solo se il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che il dato asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto nella motivazione di secondo grado.

È invece fondato il motivo sull’esimente. La Corte di appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto non essendo stato possibile accertare le ragioni e la durata dell’allontanamento. Così argomentando, ha adottato un criterio di valutazione errato, traendo dal difetto di prova conclusioni sfavorevoli per l’imputato. Il giudizio di tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen. e dell’eventuale abitualità della condotta.

La sentenza è pertanto annullata limitatamente all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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