Sequestro probatorio, onere motivazionale e proporzionalità nella restituzione (Cass. pen. Sez. V n. 28646 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione delle cose sequestrate, l’istanza proposta a norma degli artt. 262 e 263 cod. proc. pen. impone al Pubblico ministero, e in caso di opposizione al G.i.p., la verifica sulla necessità di mantenere il vincolo reale a fini di prova. L’intera materia del sequestro probatorio, compresa la procedura incidentale attivata dalla parte, è improntata al principio di proporzionalità, desumibile dagli artt. 49, par. 3, e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dall’art. 42 Cost. e dal primo Protocollo addizionale CEDU. Ne consegue che il provvedimento di rigetto, pur quando abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve recare una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. Tale onere è contemperato con la naturale segretezza della fase delle indagini, non essendo sindacabile in cassazione il grado di specificità della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente era stato fermato e sottoposto a perquisizione insieme ad altri soggetti, gravemente indiziati di un furto commesso in un albergo. Le banconote rinvenute nella sua disponibilità e gli indumenti indossati venivano sequestrati. Il Pubblico ministero convalidava il sequestro qualificando i beni come corpo di reato o cosa ad esso pertinente, senza indicare le ragioni investigative del mantenimento del vincolo. La parte non proponeva istanza di riesame.
Successivamente il ricorrente presentava istanza di restituzione al Pubblico ministero, che la rigettava sul presupposto che le indagini fossero ancora in corso. Esperita l’opposizione, il G.i.p. rigettava rilevando che il sequestro si inseriva in un’indagine su numerosi furti commessi nel territorio provinciale, con identico modus operandi, e che i beni servivano a identificare gli autori e a ricollegare il danaro ai furti. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente afferma la ricorribilità per cassazione dell’ordinanza del G.i.p. che provvede sull’opposizione, per tutti i motivi di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., richiamando Sezioni Unite n. 9857 del 2008. Il procedimento di restituzione non attiene alla legittimità del sequestro, riservata al riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ma al principio fissato dall’art. 262, comma 1, cod. proc. pen.: le cose vanno restituite quando non è più necessario mantenerne il vincolo a fini di prova.
Il sequestro, osserva la Corte, non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’accertamento, incidendo sul diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativa economica, secondo il richiamo a Sez. VI n. 34797 del 2020. L’intera materia è oggi improntata al principio di proporzionalità, sancito dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dal diritto dell’Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte Edu, che esclude il bilanciamento ove l’interessato subisca un sacrificio eccessivo del diritto di proprietà.
Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite n. 5876 del 2004 e ribadito dalle Sezioni Unite n. 36072 del 2018, che hanno confutato l’autoevidenza del nesso pertinenziale in caso di sequestro del corpo del reato. Il decreto di sequestro e quello di convalida devono contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificamente della finalità perseguita.
Nella specie, il decreto del Pubblico ministero era sintetico, ma il G.i.p. ha fornito più concrete indicazioni sull’esigenza di risalire agli autori della serie di furti anche attraverso i beni in sequestro. Tale motivazione assolve l’onere motivazionale, tanto più in una fase connotata da segretezza. La doglianza sulla mancata menzione del danaro quale oggetto materiale è smentita dagli atti; quella sulla pertinenza del riferimento ai molteplici furti è superata dal rilievo che oggetto della procedura incidentale è l’opportunità di mantenere il vincolo, non la genesi o la legittimità del sequestro. Il ricorso è dunque infondato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 262 c.p.p. – Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate
- Art. 263 c.p.p. – Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso