Minaccia al personale sanitario e illegalità della pena per recidiva non contestata (Cass. pen. Sez. V n. 33939 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di minaccia non è richiesta la dimostrazione dell’effettivo turbamento psichico della persona offesa, trattandosi di reato di pericolo: è sufficiente che la condotta dell’agente sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della vittima. Nella valutazione della portata offensiva della minaccia assume rilievo il contesto concreto in cui essa è profferita. La recidiva non oggetto di formale contestazione non è computabile e non può fondare un aumento di pena. La pena irrogata oltre il massimo edittale è affetta da illegalità e va annullata con rinvio.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal Giudice di pace di Massa alla pena di 4.000 euro di multa per il reato di minaccia. La vicenda si svolge presso il pronto soccorso di una struttura sanitaria, dove l’imputato, in stato di alterazione, si era visto rifiutare il prelievo venoso e aveva preteso di rimanere a dormire in ospedale o di essere accompagnato a casa in taxi. Alla richiesta non accolta aveva rivolto al sanitario una frase dal tenore minaccioso, riferita dalla persona offesa e confermata da un’infermiera presente.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per non essere stata verificata l’effettiva idoneità intimidatoria della minaccia nel contesto concreto; e l’erronea applicazione della legge penale sulla determinazione della pena, avendo il giudice di merito fissato la pena base in misura superiore al massimo edittale e ritenuto una recidiva mai contestata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e fondato il secondo, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Sul piano processuale osserva che la pronuncia del giudice di pace che ha condannato per reato punito con la sola pena pecuniaria, senza statuizione risarcitoria, non è appellabile ai sensi dell’art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274: il ricorso per cassazione è dunque l’unico rimedio consentito e possono farsi valere anche i motivi di cui alla lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen.

I vizi motivazionali, tuttavia, sono manifestamente insussistenti. Il tenore della frase pronunciata e il contesto in cui fu profferita non richiedevano alcun approfondimento ulteriore. La Corte richiama il principio per cui in tema di minaccia non occorre la prova dell’effettivo turbamento psichico della persona offesa, essendo il reato di pericolo, con sufficiente potenzialità lesiva sulla libertà morale della vittima (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019).

Quanto al contesto, la Corte ribadisce che ai fini della configurabilità della minaccia grave ex art. 612 cod. pen. rileva il quadro concreto in cui la condotta si inserisce. Il contesto sanitario non depone per l’inoffensività della minaccia, ma costituisce parametro di valutazione. Il riferimento al fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, di per sé non sufficiente a ricondurre ogni fattispecie concreta alla norma incriminatrice, non è stato il fondamento della decisione: la valutazione del giudice di merito afferisce alla portata della minaccia rispetto all’episodio e alla posizione dell’operatore sanitario, particolarmente esposto a rimostranze del pubblico.

Il secondo motivo è invece fondato. La pena base è stata determinata in 2.400 euro di multa, quindi aumentata di due terzi ex art. 99, comma 4, cod. pen. all’esito dell’esame del casellario. Ma il massimo edittale previsto dall’art. 612 cod. pen., cui va fatto riferimento ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000, è pari a 1.032 euro di multa, e la recidiva non era computabile perché non formalmente contestata. Evidente è dunque l’illegalità della pena inflitta.

La sentenza va pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Giudice di pace di Massa per nuovo giudizio sul punto. Non verificandosi l’ipotesi di ricorso per saltum, il giudice di rinvio è identificato, ex art. 623 cod. proc. pen., in altro giudice dell’Ufficio del giudice di pace di Massa (Sez. 5, n. 10970 del 2019; Sez. 5, n. 2669 del 2015; Sez. 1, n. 36216 del 2010).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *