Revocatoria ordinaria del trust: rileva l’atto dispositivo successivo alla scadenza, non la segregazione originaria (Cass. civ. Sez. 3 n. 16259 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, l’atto con cui i beneficiari di un trust, alla scadenza del termine di durata, accettano i beni loro pervenuti di diritto e li segregano in un nuovo trust costituisce atto di disposizione idoneo a incidere sulla garanzia patrimoniale del creditore, a nulla rilevando la continuità delle trascrizioni tra i due vincoli. L’eventus damni deve essere valutato con riferimento alle condizioni patrimoniali esistenti al momento dell’atto dispositivo impugnato, e non al momento del sorgere dell’obbligazione garantita, potendo il pregiudizio consistere anche in una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. In presenza di un atto a titolo gratuito, la scientia damni è insita nella consapevolezza della condotta, implicante la volontaria sottrazione del bene alla garanzia del credito. Costituiscono motivi inammissibili le censure che prospettano un riesame del merito o che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il Fatto

Una società cessionaria di un credito garantito da fideiussione proponeva azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. avverso l’atto denominato “Continuazione nel Trust Evo del vincolo derivante dal preesistente Trust Epica e cessazione del Trust Epica”, stipulato nel 2018. Secondo l’attrice, l’atto — successivo alla scadenza del trust originario istituito nel 2011 dal padre dei fideiussori — costituiva una nuova disposizione dei beni, idonea a sottrarli alla garanzia patrimoniale del creditore.

Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando l’inefficacia dell’atto limitatamente alla quota riferibile al solo fideiussore che aveva prestato garanzia, e la Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo che il trust successivo costituisse una mera prosecuzione del precedente vincolo segregativo. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione il trustee e i beneficiari.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità, premessa la riunione dei ricorsi, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, con il quale si contestava la natura dispositiva dell’atto del 2018. I giudici rilevano che la censura era stata formulata in termini non aderenti alla sentenza impugnata, avendo la ricorrente omesso di impugnare specificamente le statuizioni — richiamate dalla Corte territoriale — che ricostruivano la sorte dei beni alla scadenza del trust originario e la successiva istituzione del nuovo vincolo. La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Quanto al secondo motivo, la Corte distingue le due censure in cui si articola. La prima, relativa alla valutazione dell’eventus damni, è infondata: il pregiudizio deve essere valutato con riferimento alle condizioni patrimoniali esistenti al momento dell’atto dispositivo, non a quelle del sorgere dell’obbligazione, poiché le conseguenze pregiudizievoli sono quelle dell’atto. La seconda censura, concernente l’onere della prova, si risolve in una sollecitazione al riesame del giudizio di merito ed è pertanto inammissibile, essendo conforme al principio consolidato che il creditore deve dimostrare la modificazione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore provare l’ampia capienza del patrimonio residuo.

Il terzo motivo, relativo alla scientia damni, è parimenti inammissibile: la prima censura per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., avendo la ricorrente omesso di riprodurre il contenuto della doglianza svolta in appello; la seconda perché la motivazione della Corte territoriale non si presta alla censura di anomalia motivazionale, avendo essa correttamente desunto il requisito soggettivo dalla consapevolezza di compiere un atto di disposizione gratuito che riduce il patrimonio, senza identificarlo nella mera gratuità dell’atto.

Infine, l’unico motivo del ricorso incidentale è dichiarato inammissibile, poiché i ricorrenti sollecitano un riesame del fatto e della prova, estraneo al giudizio di legittimità, non essendo conferito alla Corte il potere di rivalutare il merito della causa ma solo di controllare, sotto il profilo logico-formale, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice di merito. Conseguentemente, la Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese in favore delle controricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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