Revocazione ex art. 391 bis (Cass. civ. Sez. I n. 15665 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza di cassazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è ammessa esclusivamente per errore di fatto, che ricorre quando la decisione si fonda sull’affermazione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare. Non integra errore revocatorio la pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, né la qualificazione giuridica dei fatti, poiché in tali ipotesi si configura un errore di giudizio, non denunciabile con il rimedio straordinario. L’errore deve presentare i caratteri dell’assoluta immediatezza e della semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. Ne consegue che la revocazione non può essere utilizzata per provocare un inammissibile riesame del pregresso giudizio di legittimità.
Il Fatto
Una società appaltatrice aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della corte di appello, relativa a un contratto di appalto di fornitura di automezzi, lamentando il mancato pagamento del corrispettivo per l’asserita inerzia della committente nell’espletamento del collaudo. Il ricorso era stato rigettato con una precedente ordinanza della stessa Corte.
La società ha quindi proposto ricorso per revocazione avverso quella ordinanza, deducendo una serie di asseriti errori revocatori, in particolare l’aver ritenuto inesistente la rinuncia al collaudo da parte della committente, esistente un collaudo negativo mai eseguito, e erroneamente valutato l’eseguibilità del collaudo dopo la consegna degli automezzi. La committente ha resistito con controricorso; la terza società è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del rimedio. La revocazione avverso la sentenza di legittimità è consentita solo per i vizi di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391 bis cod. proc. civ.. L’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, non l’errata valutazione delle prove o l’interpretazione delle risultanze processuali. Cass. n. 20635/2017, richiamata dalla Corte insieme a Cass. n. 17179/2020 e altri precedenti, chiarisce che dette valutazioni integrano semmai errori di giudizio, estranei all’area dei vizi revocatori.
Su questa base, tutte le deduzioni della ricorrente sono dichiarate inammissibili. La qualificazione del mancato collaudo come rinuncia ascrivibile alla committente è una mera ipotesi sostenuta da un apprezzamento giuridico, priva di riscontro negli accertamenti di merito, e dunque non integra un errore di fatto. Analogamente, l’assunto secondo cui l’ordinanza avrebbe ritenuto esistente un collaudo negativo non trova riscontro nel testo della decisione revocanda: la Corte aveva affermato non già l’esito negativo del collaudo, ma la sua mancata esecuzione secondo le modalità contrattualmente previste.
La Corte richiama il principio già enunciato nell’ordinanza revocanda, secondo cui la committente, tenuta ai canoni di correttezza e buona fede, non può ritardare indefinitamente le proprie determinazioni; il superamento del termine previsto per il collaudo, senza alcun provvedimento, equivale al rifiuto e legittima l’appaltatore ad agire. Tuttavia, nella specie, la ricorrente non aveva allegato l’esistenza di tale termine né si era attivata per pretenderne il rispetto.
Anche la deduzione relativa alla possibilità di eseguire il collaudo dopo la consegna è respinta: la questione non concerne una circostanza di fatto, ma attiene all’interpretazione del contratto e alla sua esecuzione, con valenza giuridica e valutativa. Infine, la censura sull’errore in ordine al giudicato interno è inammissibile, poiché la ricorrente ammette di non aver impugnato la relativa statuizione in appello. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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