Inammissibile il ricorso per la rivalutazione del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. 7 n. 3107 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, reiterando profili di censura già dedotti in appello e già esaminati dal giudice di merito, sia teso a censurare la decisione in virtù del risultato probatorio, prospettando una diversa lettura e una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato dal giudice di merito anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico dell’imputato. Sono altresì non consentite le censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà su aspetti essenziali.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne aveva confermato la condanna per il delitto di truffa di cui all’art. 640 cod. pen..
Con il primo motivo, la difesa contestava la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, deducendo una diversa lettura del compendio probatorio. Con il secondo motivo, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo, infine, censurava la correttezza della motivazione posta a base dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’esaminare il primo motivo, ha rilevato come lo stesso fosse formulato in termini non consentiti in sede di legittimità, poiché, reiterando profili di censura già dedotti in appello e già disattesi dalla Corte territoriale, risultava teso a censurare una decisione ritenuta errata in base al risultato probatorio. Tale prospettazione, secondo la Suprema Corte, è estranea al sindacato di legittimità, che è finalizzato a verificare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 47289 del 2003.
La Corte ha quindi ritenuto che il giudice di merito avesse esplicitato, con motivazione esente da vizi logici, le ragioni del proprio convincimento, specificando in particolare le ragioni per cui la dinamica fattuale descritta dalla persona offesa dovesse considerarsi univocamente indicativa della mala fede con cui l’agente aveva agito sin dall’inizio delle trattative.
In riferimento al secondo motivo, la Corte ha ricordato il consolidato indirizzo secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere giustificato anche con l’assenza di elementi positivi e valorizzando i soli precedenti penali, richiamando a sostegno numerosi precedenti di legittimità quali Sez. 3 n. 24128 del 2021 e Sez. 1 n. 39566 del 2017.
Quanto al terzo motivo, concernente l’esclusione della particolare tenuità del fatto, la Corte ha rilevato come non fossero deducibili censure relative a vizi della motivazione diversi dalla mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, vizi non riscontrabili nella sentenza impugnata.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 640 c.p. – Truffa