Inammissibile il ricorso che non censura la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17701 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, pur deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non riporti puntualmente nel ricorso gli atti processuali nei quali la domanda o l’eccezione sarebbe stata proposta, in ossequio al principio di autosufficienza. Il vizio di omessa pronuncia, non rilevabile d’ufficio, può essere esaminato dalla Corte solo in quanto il ricorrente abbia compiutamente indicato gli atti, non essendo la Corte legittimata a un’autonoma ricerca. Parimenti inammissibile è il motivo che non muova censure specifiche alla ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le difese già svolte nei gradi di merito: il motivo di impugnazione è di necessità costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che la mancata considerazione delle motivazioni poste a base del provvedimento integra un “non motivo” sanzionato dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
La controversia ha per oggetto il diritto di una lavoratrice all’inquadramento nella categoria D del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999 e il riconoscimento delle relative differenze retributive, oltre agli scatti di anzianità. Il Tribunale di Foggia accoglieva in parte il ricorso, limitatamente agli scatti biennali di anzianità secondo il trattamento economico del personale degli enti locali, senza limitazione temporale.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 2165/2019, ha parzialmente riformato la decisione: ha confermato il diritto agli scatti sulla base di una disparità di trattamento tra i dipendenti del C.P.H. di Foggia e quelli del servizio sanitario nazionale, ritenuta ingiustificata in mancanza di deduzioni e prove dell’A.S.L.; ha invece accolto il gravame quanto alla decorrenza, fissata all’01.01.1995. Avverso tale sentenza la A.S.L. di Foggia propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il motivo inammissibile per una pluralità di ragioni concorrenti. Quanto alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rilevante ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la deduzione del vizio di omessa pronuncia postula che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile e ritualmente formulata, e che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso nei loro esatti termini, con indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza.
La Corte richiama il principio per cui, non essendo il vizio rilevabile d’ufficio, il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti solo se il ricorrente abbia ottemperato all’onere di indicarli compiutamente (Cass. Sez. II, 14/10/2021, n. 28072). Nella specie la ricorrente non ha riportato l’atto d’appello né le difese svolte avanti al giudice del gravame in ordine alla pretesa violazione dell’articolo 112.
La Corte osserva inoltre che, secondo la stessa prospettazione, il vizio afferirebbe già alla pronuncia di primo grado; vale allora il principio per cui il vizio di ultra o extra petizione della sentenza di primo grado non può essere prospettato per la prima volta in cassazione ove non sia stato dedotto come specifico motivo di gravame in appello (Cass. n. 11382 del 2011; Cass. n. 4623 del 1987). In forza del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1, cod. proc. civ., la ricorrente avrebbe dovuto riportare l’atto d’appello, ciò che non ha fatto.
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 9 d.P.R. n. 44 del 1990 e dell’art. 51, comma 3, legge n. 388 del 2000, il motivo è del pari inammissibile perché inconferente rispetto alla ratio decidendi. La Corte territoriale ha riconosciuto gli scatti sulla sola base della disparità di trattamento, ritenuta ingiustificata per la parità di orario, modalità di verifica della presenza, potere disciplinare e di controllo. La ricorrente si è limitata a riproporre le difese già svolte nei gradi di merito, senza censurare specificamente il principio di parità di trattamento tra dipendenti pubblici posto a fondamento della decisione, restando così irrilevante la questione interpretativa proposta.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.