Appello tributario tardivo e contumace involontario nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 27079 del 17.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva oltre il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, presuppone che la parte dimostri l’ignoranza del processo, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza. Tale situazione non si ravvisa in capo alla parte costituita in giudizio, alla quale non può dirsi ignota la proposizione dell’azione. Legittimato alla tardiva è, dunque, soltanto il contumace involontario. La mancata comunicazione della data di trattazione è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161, comma 1, cod. proc. civ., poiché le nullità processuali relative alla parte costituita si convertono in motivi di gravame.

Il Fatto

Una società ha ricevuto da un Comune un avviso di accertamento per il pagamento dell’ICI relativa all’anno 2009, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, su un complesso alberghiero di sua proprietà. La contribuente ha contestato la pretesa sostenendo la mancanza del presupposto impositivo, per non essere mai entrato in esercizio l’immobile, e deducendo la tardività e l’illegittimità dell’atto.

La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso, ritenendo sufficiente, ai fini impositivi, l’avvenuto accatastamento dell’immobile. Proposto appello, la Commissione Tributaria Regionale lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo: non notificata la sentenza di prime cure, riteneva applicabile il termine lungo di sei mesi ex art. 327 cod. proc. civ., spirato prima della proposizione del gravame. Di qui il ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha censurato, con il primo motivo, la statuizione di inammissibilità dell’appello, deducendo la mancata comunicazione sia dell’avviso di trattazione sia dell’avviso del deposito del dispositivo della sentenza di primo grado, con conseguente nullità del procedimento e impossibilità di conoscere tempestivamente la decisione.

La Corte riconosce che, nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 546/1992, applicabile anche in appello per il richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie a un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, e che la sua omissione determina la nullità della decisione comunque pronunciata.

Tale principio, tuttavia, non è spendibile nel caso concreto. La prospettazione della ricorrente presuppone la c.d. ignoranza del processo, ipotesi che non ricorre quando l’azione di primo grado è stata iniziata dal contribuente stesso, il quale certamente aveva conoscenza dell’esistenza del processo. La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva presuppone che la parte dimostri di non aver avuto alcuna conoscenza del giudizio per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione non ravvisabile in capo alla parte costituita.

La soluzione realizza un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio di certezza delle situazioni giuridiche. La mancata comunicazione della data di trattazione resta deducibile come motivo di impugnazione ex art. 161, comma 1, cod. proc. civ.; in difetto, la decisione assume valore definitivo per il principio del giudicato. Può proporre l’impugnazione tardiva ex art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 soltanto il contumace involontario, cioè la parte non costituita che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo.

Nella specie si trattava di parte costituita, rispetto alla quale le nullità processuali si convertono in motivi di impugnazione. Accertata la tardività dell’appello, tutti gli altri motivi restano assorbiti e il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato; sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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